Sentenza n. 2337/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 24 settembre 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 24 settembre 2024 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che il Ministero, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, non aveva adottato alcun provvedimento espresso, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il ricorso è stato proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e decorso del termine senza adozione di un provvedimento. Il Collegio ha rilevato che il Ministero non si era pronunciato sulla domanda del 24 settembre 2024 e non aveva neppure richiesto integrazioni documentali. Ha quindi ritenuto violati sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia i termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento fonda l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso; nel caso concreto il TAR richiama il termine generale di trenta giorni.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con possibile nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e il decorso del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento, salvo che l’Amministrazione dimostri l’assenza di un obbligo di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento entro tre mesi; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è individuato in quattro mesi.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza richiamata nel provvedimento.
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