Sentenza del 11/11/2015 n. 23030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 2002, riguardante maggiori imposte dirette e IVA. Il giudice d'appello aveva ritenuto non adeguatamente provata la percentuale di ricarico del 20%, poiché desunta da un tabulato non allegato al processo verbale di constatazione. L'Agenzia ha sostenuto che la percentuale era stata concordata in contraddittorio con l'amministratore della società e risultava dal verbale sottoscritto senza riserve, elemento che il giudice d'appello aveva omesso di esaminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo decisivo il fatto che l'amministratore della società avesse accettato in contraddittorio la percentuale di ricarico del 20% e sottoscritto il processo verbale senza riserve. Tale dichiarazione poteva assumere valore di confessione stragiudiziale e costituire prova diretta del maggior imponibile, senza necessità di ulteriori riscontri. La sentenza d'appello è stata cassata per omesso esame di un fatto storico decisivo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte, ma l'esito processuale in cassazione è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
La Corte ha ritenuto configurabile il vizio di motivazione perché il giudice d'appello non aveva esaminato il fatto decisivo della sottoscrizione del verbale contenente l'accordo sulla percentuale di ricarico.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c.
La Corte ha distinto l'omesso esame di un fatto decisivo, riconducibile al vizio motivazionale, dalla completa omissione di un provvedimento o di una pronuncia indispensabile, che integrerebbe un error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.; quest'ultima ipotesi non è stata ravvisata.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La norma è richiamata per chiarire che la violazione dell'obbligo di pronunciarsi su una domanda o eccezione è diversa dall'omesso esame di un fatto storico rilevante ai fini della motivazione.
Cass. civ., sentenze n. 5628/1990 e n. 1286/2004
L'accettazione, da parte del contribuente, di una percentuale di ricarico durante il contraddittorio con i verificatori può essere valutata come confessione stragiudiziale, se risultante dal processo verbale sottoscritto.
Cass. civ., sentenze n. 28316/2005, n. 9320/2003 e n. 7964/1999
Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società possono costituire prova diretta del maggior imponibile accertato, non meramente indiziaria e non necessariamente bisognevole di ulteriori riscontri.
Cass. civ., sentenza n. 13866/2014
La Corte distingue il vizio motivazionale, consistente in una soluzione logicamente scorretta o nell'omesso esame di fatti decisivi, dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., che presuppone la completa omissione di una pronuncia necessaria.
Massime di principio
- La sottoscrizione senza riserve di un processo verbale di constatazione può attribuire particolare forza probatoria alle dichiarazioni e agli accordi riportati, soprattutto quando riguardano dati utilizzati per determinare il maggior imponibile.
- L'accettazione in contraddittorio di una percentuale di ricarico può essere interpretata come confessione stragiudiziale e può legittimare l'accertamento tributario, anche se il contribuente contesta successivamente l'attendibilità del metodo di calcolo.
- Il giudice tributario deve esaminare tutti i fatti storici decisivi risultanti dagli atti e oggetto di discussione; trascurare un verbale sottoscritto o una dichiarazione potenzialmente decisiva può comportare la cassazione della sentenza per vizio motivazionale.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito dell'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia considerando il fatto omesso e decidere nuovamente anche sulle spese.
- In situazioni analoghe, il contribuente che non condivide dati o percentuali riportati nel verbale dovrebbe formulare tempestivamente specifiche riserve o contestazioni, poiché la sottoscrizione priva di riserve può rendere più difficile negare successivamente quanto dichiarato o concordato.
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