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Legge

L.R. Abruzzo 1/2013

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 1/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo 143/1997, definisce gli ambiti territoriali per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali, disciplina le Unioni Montane e il riassetto/liquidazione delle Comunità montane, con misure finanziarie e di ricollocazione del personale. Molte previsioni sono legate a scadenze del 2013 e al processo di riordino allora in corso.

Riordino territoriale dei Comuni e delle Comunità montane abruzzesi

Riordino territoriale dei Comuni e delle Comunità montane in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 9 gennaio 2013, n. 1 interviene sulla disciplina del riordino territoriale dei Comuni e sul riassetto degli enti del territorio montano. Il provvedimento integra e modifica la L.R. 17 dicembre 1997, n. 143, fissando ambiti territoriali per la gestione associata delle funzioni comunali e regolando la costituzione delle Unioni Montane, la soppressione o il riordino delle Comunità montane e il trattamento del personale coinvolto.

Ambiti territoriali per l’esercizio associato delle funzioni comunali

La Regione Abruzzo individua otto ambiti territoriali ottimali e omogenei per area geografica, da utilizzare per l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, mediante Unioni o convenzioni. Gli ambiti sono:

  • L’Aquila
  • Sulmona
  • Avezzano
  • Chieti
  • Lanciano
  • Vasto
  • Pescara
  • Teramo

La disciplina si applica, in via generale:

  • ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
  • ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi.

Per i Comuni fino a 1.000 abitanti, la norma consente anche la costituzione di Unioni di Comuni o la stipula di convenzioni di durata almeno triennale per l’esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici spettanti.

Regole per Unioni e convenzioni tra Comuni

Le forme associative devono essere costituite all’interno dell’ambito territoriale di riferimento e nel rispetto dei limiti demografici minimi definiti dalla Giunta regionale, secondo la popolazione complessiva residente nei rispettivi territori.

Sono previste deroghe eccezionali ai vincoli territoriali nei casi di:

  • mancanza di contiguità territoriale con altri Comuni obbligati;
  • impossibilità di costituire forme associative all’interno della sola provincia, con conseguente ammissibilità di forme interprovinciali;
  • situazioni orografiche incompatibili con il rispetto delle regole ordinarie;
  • impossibilità, per i Comuni posti al confine di ciascun ambito, di costituire forme associative all’interno del medesimo ambito.

In tali ipotesi, la convenzione, l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare le motivazioni oggettive della deroga.

I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono aderire, ai fini della legge, alle Unioni o convenzioni costituite nei casi previsti.

Adempimenti, trasmissioni e riconoscimento delle Unioni

Il rappresentante legale dell’Unione o il Comune capofila trasmette alla Giunta regionale l’atto costitutivo, lo statuto o la convenzione, insieme a una relazione sui risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

Per i Comuni fino a 1.000 abitanti, la legge prevede termini stringenti:

  • entro il 7 gennaio 2013 potevano presentare una proposta di Unione di Comuni;
  • in mancanza di proposta, dovevano istituire una Unione secondo la disciplina statale richiamata;
  • se la proposta era presentata ma non conforme alla normativa, i Comuni erano tenuti comunque a istituire una Unione secondo le modalità imposte dalla legge statale.

La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale e previa deliberazione conforme della Giunta, sancisce l’istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni fino a 1.000 abitanti in conformità alla disciplina statale richiamata.

La Giunta regionale propone poi al Consiglio l’inserimento delle forme associative conformi nel Programma di riordino territoriale.

Contributi e azioni di sostegno alle forme associative

La Regione eroga contributi annuali alle forme associative costituite in conformità alle regole sugli ambiti e sui limiti territoriali, entro le risorse disponibili in bilancio. I criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

La Regione promuove inoltre azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l’avvio e il consolidamento della gestione associata delle funzioni e dei servizi, anche avvalendosi di università e di soggetti pubblici o privati specializzati.

Riassetto degli enti del territorio montano e Unioni Montane

La legge avvia un complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano, con contestuale promozione della costituzione di Unioni tra Comuni montani.

I Comuni appartenenti a Comunità montane devono trasmettere alla Regione, entro il 30 aprile 2013, deliberazioni di identico contenuto con cui:

  • costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, denominate Unioni Montane, ai sensi dell’art. 32 del TUEL; oppure
  • stipulano convenzioni ai sensi dell’art. 30 del TUEL;
  • nel rispetto della normativa statale e regionale sulle dimensioni territoriali e sulle soglie demografiche minime per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Alle Unioni Montane possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta, ma ciascun Comune montano può aderire a una sola Unione.

L’Unione Montana può esercitare anche le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell’art. 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi per i territori montani.

Con la medesima deliberazione i Comuni devono anche stabilire:

  • la data di insediamento degli organi dell’Unione, comunque non oltre il 30 giugno 2013;
  • l’assunzione in capo all’Unione della gestione delle funzioni e dei servizi della Comunità montana di appartenenza;
  • l’assunzione del personale dipendente della Comunità montana, nei limiti del richiamo alla disciplina regionale sul rapporto di lavoro.

L’Unione Montana deve trasmettere entro il 30 giugno 2013 alla Regione copia dell’atto costitutivo e dello statuto approvati.

Patrimonio, rapporti giuridici e personale delle Comunità montane

Se i Comuni costituiscono un’unica Unione Montana il cui territorio coincide almeno con quello di una Comunità montana, il patrimonio e gli altri rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità sono trasferiti all’Unione senza procedura di liquidazione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale dichiara l’estinzione della Comunità montana e trasferisce i rapporti all’Unione.

Se invece i Comuni di una stessa Comunità montana costituiscono più Unioni Montane, o Unioni che ne coinvolgono solo una parte, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta, coincidente con il Presidente della Comunità montana, per predisporre il piano di liquidazione entro il 30 giugno 2013. Il Commissario opera senza compenso e risponde alle direzioni regionali competenti.

Il piano deve tenere conto della deliberazione di costituzione dell’Unione e disciplinare anche la ricollocazione del personale. Se il Commissario non provvede, interviene la Giunta regionale.

Analoga procedura è prevista per la soppressione e liquidazione delle Comunità montane qualora:

  • decorra inutilmente il termine per la costituzione delle Unioni Montane;
  • oppure l’Unione costituita non sia conforme alla normativa statale e regionale.

In questi casi:

  • il Presidente della Giunta regionale dispone la soppressione della Comunità montana;
  • nomina un Commissario liquidatore;
  • gli organi della Comunità montana decadono dalla data di assunzione dell’incarico;
  • il Commissario predispone, entro 60 giorni dall’insediamento, il piano di liquidazione e di ricollocazione del personale;
  • in caso di inerzia, provvede la Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale approva infine il piano di liquidazione e dichiara l’estinzione dell’ente.

Sostegno finanziario e incentivi per il riordino

La Giunta regionale assicura, nei limiti del bilancio, quote premiali delle risorse destinate alla gestione associata delle funzioni fondamentali alle Unioni Montane, tenendo conto di:

  • numero dei dipendenti delle Comunità montane assunti dai Comuni partecipanti;
  • popolazione dell’Unione;
  • numero dei Comuni aderenti;
  • densità abitativa del territorio.

La Regione destina inoltre risorse agli enti locali e alle Unioni che assumono personale delle Comunità montane interessate dal riordino istituzionale.

La Giunta regionale doveva individuare entro il 31 marzo 2013 i criteri di concessione di tali risorse.

Agevolazioni sul patto di stabilità e ricollocazione residua del personale

Gli enti locali e le Unioni che assumono personale delle Comunità montane soppresse beneficiano prioritariamente dell’assegnazione di spazi finanziari del patto di stabilità regionale.

La Giunta regionale disciplina le modalità attuative nel rispetto della normativa nazionale sul patto di stabilità.

Il personale delle Comunità montane estinte non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure previste viene ricollocato, tramite la Direzione risorse umane e strumentali, presso il Consiglio regionale, la Giunta regionale o, in subordine, presso enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione Abruzzo, secondo la legge e la contrattazione collettiva.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 17 gennaio 2013. Molte disposizioni operano però su scadenze puntuali del 2013 e risultano collegate al processo di riordino istituzionale e montano allora in corso.

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