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Legge

L.R. Abruzzo 3/2013

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 -2015.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 3/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Approva il bilancio regionale Abruzzo 2013, con bilancio pluriennale 2013-2015, stanziamenti di competenza e cassa, residui, fondi di riserva, variazioni di bilancio e finanziamenti ad enti regionali. La legge vale per l’esercizio 2013 e il triennio 2013-2015; diverse previsioni sono state poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015

Bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015

La legge approva il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015. Definisce le principali grandezze di entrata e di spesa, disciplina l’uso dei fondi di riserva e autorizza variazioni contabili e finanziamenti a enti strumentali regionali.

Quadro finanziario generale

Il provvedimento fissa, per il 2013, i totali generali del bilancio di competenza e di cassa, nonché i residui attivi e passivi presunti al 31 dicembre 2012 da riportare nel nuovo esercizio. Autorizza inoltre l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali secondo la normativa vigente, e approva il quadro generale riassuntivo del bilancio.

Saldo finanziario e copertura delle riassegnazioni

La disciplina finanziaria prevede l’utilizzo di un saldo finanziario positivo presunto per la copertura di somme da reiscrivere in bilancio, con riferimento a residui passivi perenti, economie vincolate e risorse destinate al piano di rientro dai deficit sanitari. Il testo consolidato va però letto tenendo conto che la Corte costituzionale ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che contabilizzavano il saldo finanziario positivo presunto del 2012 nella misura di 9 milioni di euro.

Residui passivi e perenzione amministrativa

La legge stabilisce i termini di conservazione nel conto dei residui delle somme impegnate e non pagate: fino a due anni per le spese correnti e fino a sei anni per le spese in conto capitale. I residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a perenzione. Sono inoltre disciplinati i fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti, sia per le spese in conto capitale sia per quelle correnti, con prelievo affidato al Dirigente del Servizio Bilancio previa certificazione dei presupposti richiesti.

Economie vincolate e risorse perenti

Sono autorizzati specifici capitoli di spesa per la riassegnazione di risorse perenti vincolate e di economie vincolate, oltre agli stanziamenti destinati al piano di rientro dai deficit sanitari. I prelievi dai fondi e le conseguenti reiscrizioni avvengono su richiesta delle direzioni competenti e con determina del Dirigente del Servizio Bilancio.

Fondi di riserva e autorizzazioni di cassa

Sono istituiti e finanziati il fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo di riserva per le spese impreviste e due fondi di riserva per le autorizzazioni di cassa, uno per le spese correnti e uno per quelle in conto capitale. Il prelievo dal fondo per le spese obbligatorie è disposto dal Presidente della Giunta con decreto; quello dal fondo per le spese impreviste con deliberazione di Giunta; quelli per le autorizzazioni di cassa con deliberazione di Giunta, anche per esigenze di monitoraggio del patto di stabilità.

Variazioni di bilancio e gestione contabile

La Giunta regionale è autorizzata a introdurre variazioni di bilancio per l’iscrizione di entrate vincolate e delle relative spese, per variazioni compensative tra capitoli della stessa U.P.B., per la ricodifica dei capitoli, per le variazioni sulle contabilità speciali, per la restituzione di somme a destinazione vincolata e per l’eliminazione di capitoli non più utili alla gestione. Gli atti di variazione devono essere pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione; quelli di eliminazione dei capitoli sono comunicati alla Commissione Bilancio.

Limiti agli impegni e ai pagamenti

Gli stanziamenti di competenza costituiscono limiti insuperabili per l’assunzione degli impegni, con conseguente necessità di ridurre proporzionalmente gli interventi in caso di insufficienza delle risorse. I pagamenti seguono le disponibilità effettive di cassa e la disciplina della Tesoreria unica, con possibilità di anticipazioni di cassa nei limiti previsti dalla legislazione statale.

Bilancio pluriennale

È approvato il bilancio pluriennale relativo al triennio 2013-2015, allegato al bilancio annuale 2013.

Enti strumentali e organismi regionali

La legge approva anche i bilanci 2013 di A.R.I.T., delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo e L’Aquila, dell’Agenzia Sanitaria Regionale e dell’A.R.T.A., prevedendo specifici finanziamenti regionali per il funzionamento o per altre spese indicate nel testo. Per tali enti è imposto l’adeguamento dei rispettivi bilanci entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento.

Disposizioni finali e ambito temporale

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013 e ha efficacia riferita all’esercizio finanziario 2013 e al triennio 2013-2015. Trattandosi di un bilancio annuale e pluriennale di esercizi ormai conclusi, l’atto è oggi sostanzialmente obsoleto; inoltre alcune sue previsioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

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