Cassazione Penale, Ordinanza n. 26179/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi, perché diretti a ottenere una diversa valutazione di circostanze di fatto già esaminate e motivate in modo razionale dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna dell'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa per detenzione di cocaina destinata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, fatto commesso a Bitonto il 3 ottobre 2024. I motivi di ricorso erano tre e, secondo la Corte, sostanzialmente sovrapponibili: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione; 3) eccessività della pena e erronea qualificazione giuridica del fatto. La difesa sosteneva, in sintesi, che la motivazione della sentenza di merito fosse insufficiente o illogica nel valutare la gravità del fatto e nel negare le attenuanti, nonché nel determinare la pena e qualificare la condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproponessero questioni di merito già affrontate dalla Corte territoriale: natura della sostanza (cocaina), numero elevato di dosi ricavabili (263 dosi medie singole), suddivisione in 147 involucri e possesso di strumenti per il confezionamento, elementi considerati indicativi di un'attività di spaccio non occasionale e di dimensioni non trascurabili. Ha rilevato inoltre che la pena era stata comunque determinata al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione di cocaina destinata allo spaccio; la Corte considera rilevanti, ai fini della prova del fine di spaccio, la natura della sostanza, il numero delle dosi ricavabili, il confezionamento in involucri e gli strumenti per il relativo allestimento.
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano in una mera richiesta di diversa valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione razionale e non manifestamente illogica.
- In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da elementi sintomatici quali la natura del narcotico, l'elevato numero di dosi ricavabili, il frazionamento in più involucri e il possesso di strumenti per il confezionamento.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena non sono sindacabili in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua, ancorata a dati fattuali specifici e coerente con il minimo edittale applicato.
- La qualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio è sostenibile quando gli indici oggettivi del rinvenimento depongano per un'attività non occasionale e di dimensioni non trascurabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26094/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26100/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26106/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26108/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26109/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26113/2026 del 13/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →