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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30724/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace il pagamento, eseguito tramite bonifico, della prima rata di ammortamento di un mutuo concesso alla società poi fallita. Il pagamento era stato effettuato in favore di una banca finanziatrice; la somma era stata poi oggetto di ripartizione tra due banche partecipanti al finanziamento, ma in giudizio era stata convenuta inizialmente solo la banca che aveva incassato il bonifico. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, revocando il pagamento limitatamente alla quota spettante alla banca convenuta, mentre la Corte d'appello, su impugnazione della banca divenuta incorporante, aveva riformato la decisione rigettando le domande revocatorie. Il fallimento ricorre per cassazione con un unico motivo articolato in tre profili, denunciando violazione degli artt. 67, comma 2, l.f., 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe: valutato in modo atomistico gli indizi dell'insolvenza; escluso illegittimamente il ricorso a una lettura complessiva delle presunzioni; trascurato i dati di bilancio 2007, inclusa la sopravvalutazione dell'avviamento, i risultati della c.d. funzione di Altman, il passivo rilevante, la struttura del creditore bancario e gli obblighi informativi contrattuali, tutti elementi che avrebbero dovuto condurre a ritenere provata la scientia decoctionis della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che la selezione dei fatti noti, la scelta dei criteri inferenziali e la valutazione della prova indiziaria appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti stretti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e nei casi di effettivo superamento dei paradigmi dell'art. 2729 c.c. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato valorizzando i dati del bilancio 2007, i risultati di esercizio e alcuni indici finanziari ritenuti positivi, senza dare decisività alle contestazioni sull'avviamento. La Cassazione ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla banca, condannando il fallimento alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.f.

    È la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare; nel caso concreto la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché le doglianze sono dichiarate inammissibili in quanto dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa errori di diritto, perché la censura attacca in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la nozione di presunzioni; la Corte ribadisce che la costruzione del fatto ignoto tramite fatti noti appartiene al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che la critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si dimostra che il giudice abbia superato i limiti legali delle presunzioni; non è consentito proporre una diversa inferenza probabilistica senza indicare l'errore giuridico commesso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di falsa applicazione di legge non ricorre quando la doglianza mira soltanto a una diversa ricostruzione dei fatti o a una diversa inferenza presuntiva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sul fatto è ammesso solo per l'omesso esame di un fatto principale o secondario decisivo, specificamente e autosufficientemente indicato; non basta lamentare la mancata valutazione di singole risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura dei medesimi elementi indiziari, senza dimostrare che la ricostruzione adottata abbia violato i limiti legali delle presunzioni.
  • La selezione dei fatti noti e dei criteri inferenziali da cui desumere il fatto ignoto rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in legittimità, salvo il ristretto vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • Per configurare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è sufficiente denunciare la mancata valorizzazione di singole risultanze istruttorie: occorre indicare in modo chiaro un fatto storico decisivo, principale o secondario, effettivamente non esaminato.
  • In tema di revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis può essere costruita anche per presunzioni, ma la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di una specifica violazione di legge o di un'omissione di fatto decisivo.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando espone gli elementi ritenuti decisivi e l'iter logico seguito, senza dover confutare analiticamente tutte le allegazioni di parte o ogni singolo argomento difensivo.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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