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Sentenza

Sentenza n. 13310/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202506484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e graduatorie del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non hanno valutato con 1,2 punti l’incarico di responsabile di sezione e referente territoriale svolto dal candidato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno per titoli per la copertura di 959 posti da viceispettore, indicando l’incarico svolto dal 17 aprile 2018 al 23 aprile 2024 di responsabile di una sezione dell’Ufficio di Gabinetto e referente territoriale presso il Servizio centrale di protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia. Egli riteneva che l’incarico rientrasse tra quelli valutabili ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando, concernente gli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, cui spettavano 1,2 punti. La commissione lo aveva invece qualificato come non valutabile, determinando l’attribuzione di 17,056 punti e la collocazione del candidato in posizione non utile, mentre con il punteggio rivendicato di 18,256 egli avrebbe superato l’ultimo vincitore. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri di valutazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità manifesta, sostenendo che la commissione avesse introdotto criteri ulteriori e più restrittivi rispetto alla lex specialis. In secondo luogo, ha dedotto violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, anche con riferimento al mancato riscontro all’istanza di riesame. Con i motivi aggiunti ha censurato i successivi verbali di riesame, deducendo l’elusione dell’ordinanza cautelare, l’introduzione postuma di criteri non previsti dal bando, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione del legittimo affidamento e la mancata considerazione dell’annotazione dell’incarico nello stato matricolare. La commissione, nei successivi riesami, aveva escluso la valutabilità dell’incarico perché rientrante nelle normali mansioni d’ufficio, privo di particolari responsabilità e autonomia gestionale e non comportante un aggravio di lavoro, richiamando una circolare amministrativa e l’art. 67 del d.P.R. 686/1957.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua la graduatoria da ultimo rettificata e gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che il bando e il verbale preliminare della commissione avessero già esaurito la discrezionalità dell’amministrazione, individuando tra i titoli valutabili gli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, senza ulteriori condizioni o limitazioni. In base al principio di predeterminazione dei criteri di valutazione, la commissione non poteva introdurre in sede applicativa il requisito ulteriore secondo cui l’incarico avrebbe dovuto eccedere le normali mansioni d’ufficio o comportare un particolare aggravio di lavoro o specifiche responsabilità. Il bando, quale lex specialis, doveva essere interpretato secondo il significato letterale delle sue clausole e vincolava rigidamente l’amministrazione. L’incarico concretamente svolto dal ricorrente, regolarmente annotato nello stato matricolare, era riconducibile alla figura del capo sezione espressamente prevista dal bando e doveva pertanto essere valutato con 1,2 punti. Il richiamo alla circolare del 18 novembre 2008 e all’art. 67 del d.P.R. 686/1957 non poteva legittimare una restrizione non prevista nella lex specialis. Anche ove si fosse ritenuta necessaria una distinzione tra incarichi formalmente analoghi ma sostanzialmente diversi, la commissione avrebbe dovuto motivare in modo puntuale tale distinzione; motivazione che è mancata. Il difetto motivazionale risultava aggravato dal fatto che un analogo incarico era stato valutato 1,2 punti in una precedente procedura concorsuale della stessa amministrazione, senza che fosse spiegata la diversa valutazione. Non residuando ulteriore discrezionalità legittimamente esercitabile, il TAR ha attribuito direttamente il punteggio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a., ordinando all’amministrazione di adottare le conseguenti determinazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso

    responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra

    La clausola individua direttamente le posizioni ordinative valutabili e non consente alla commissione di aggiungere, in sede applicativa, requisiti ulteriori non previsti.

  • art. 3, comma 2, lett. c), d.P.R. 487/1994

    Concorre a fondare l’obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.P.R. 487/1994

    Concorre a fondare l’obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994

    Concorre a fondare l’obbligo di predeterminazione e verbalizzazione dei criteri valutativi.

  • art. 97 Costituzione

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono che i criteri siano fissati prima della valutazione concreta dei candidati.

  • art. 67 d.P.R. 686/1957

    che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità

    Il richiamo a tale disposizione, non recepito espressamente dal bando come requisito ulteriore, non può essere utilizzato per restringere in via interpretativa la categoria degli incarichi chiaramente individuata dalla lex specialis.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 335/1982

    direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti

    La valorizzazione degli incarichi apicali di sezione è coerente con la finalità del concorso di selezionare soggetti idonei a svolgere funzioni direttive e gestionali proprie del ruolo di ispettore.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per la reintegrazione in forma specifica, ma il giudice ha definito la controversia mediante annullamento e attribuzione del punteggio.

  • art. 34, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a.

    Consente al giudice di attribuire direttamente il punteggio quando non residuano margini di discrezionalità amministrativa legittimamente esercitabili.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati e verbalizzati prima dell’avvio delle operazioni valutative, quale espressione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento e quale strumento di autolimitazione della discrezionalità tecnica della commissione.
  • Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione: le sue clausole devono essere interpretate secondo il significato letterale immediatamente evincibile e non possono essere integrate in sede applicativa mediante requisiti, condizioni o limitazioni non previamente pubblicizzati.
  • Quando il bando individua come valutabili gli incarichi di responsabile di specifiche articolazioni organizzative, la commissione non può subordinare la valutazione alla verifica di ulteriori elementi, quali l’eccedenza rispetto alle normali mansioni d’ufficio, un particolare aggravio di lavoro o una speciale autonomia, se tali elementi non sono previsti dalla lex specialis.
  • L’amministrazione che abbia predeterminato e pubblicizzato la categoria dei titoli valutabili consuma la propria discrezionalità normativa nell’ambito della procedura selettiva e non può successivamente modificare o restringere tale categoria, salvo procedere a una formale modifica della lex specialis mediante il contrarius actus e nel rispetto delle garanzie di pubblicità.
  • L’annotazione di un incarico nello stato matricolare costituisce un requisito minimo di documentazione, ma non consente di escludere dalla valutazione incarichi ordinari quando questi siano riconducibili, secondo il tenore letterale del bando, alle posizioni organizzative espressamente indicate come valutabili.
  • Quando l’incarico del candidato appare formalmente riconducibile alla categoria prevista dal bando, l’esclusione del punteggio richiede una motivazione specifica sulle ragioni sostanziali della mancata riconducibilità; il difetto di tale motivazione è particolarmente rilevante se la stessa amministrazione aveva valutato il medesimo titolo in modo diverso in una precedente procedura analoga.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimentoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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