Cassazione Penale, Sentenza n. 34101/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 19 marzo 2026, aveva confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo dell’8 maggio 2025, che aveva respinto l’istanza del condannato volta a ottenere i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 per il periodo trascorso nel carcere di Caltanissetta. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto che in alcuni periodi era stato ristretto in celle con spazio individuale libero inferiore a 3 mq, circostanza da cui deriva una presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU; ha inoltre contestato che i periodi rilevanti fossero sempre inferiori a 15 giorni e ha sostenuto che quattro ore giornaliere all’aria aperta non fossero sufficienti, da sole, a compensare le condizioni detentive.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata, rinviando per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. Ha ribadito che, quando lo spazio individuale in cella è inferiore a 3 mq, opera una forte presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, superabile soltanto in presenza congiunta della breve durata della detenzione, di dignitose condizioni carcerarie e di sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella mediante adeguate attività. Nel caso concreto il Tribunale aveva considerato la breve durata e le quattro ore quotidiane all’aperto, ma aveva affermato in modo generico la sussistenza di dignitose condizioni carcerarie, senza indicare quale condizione avesse valutato; tale motivazione non permetteva di ricostruire il percorso logico della decisione. Il nuovo esame dovrà quindi valutare e motivare specificamente il fattore compensativo delle condizioni carcerarie.
Norme richiamate
art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Con ordinanza del 19 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo dell’8 maggio 2025 con cui lo stesso aveva, per quanto qui rileva, respinto l’istanza del condannato Giuseppe Cammarata per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento al periodo di detenzione patito presso il carcere di Caltanissetta.
La disposizione individua i rimedi risarcitori richiesti dal detenuto per le condizioni di detenzione; la Corte annulla il rigetto della domanda perché non è stata adeguatamente motivata la valutazione delle condizioni carcerarie rilevanti.
art. 3 C.E.D.U.
Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nel caso in cui il detenuto abbia avuto disponibilità nella cella di detenzione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati sussiste una presunzione di violazione dell'art. 3 della C.E.D.U. che può essere superata dall'eventuale esistenza congiunta dei fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie e dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività; nel caso, invece, in cui egli abbia avuta disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.
Uno spazio individuale inferiore a 3 mq determina una presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, superabile solo considerando congiuntamente breve durata, dignitose condizioni carcerarie e adeguate possibilità di movimento e attività fuori dalla cella. Per uno spazio fra 3 e 4 mq, questi fattori concorrono invece a una valutazione complessiva delle condizioni detentive.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che in atti è provato che il condannato fu detenuto per alcuni periodi in celle in cui aveva uno spazio libero inferiore ai 3 mq per cui la presunzione di violazione dell’art. 3 C.E.D.U. non è vincibile;
La norma è richiamata per delimitare l’esposizione del motivo di ricorso ai profili strettamente necessari; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Quando lo spazio individuale disponibile in cella è inferiore a 3 mq, sussiste una forte presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU. La presunzione può essere superata soltanto accertando congiuntamente la breve durata della detenzione, la dignità delle condizioni carcerarie e una sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella attraverso adeguate attività.
- In presenza di uno spazio individuale compreso fra 3 e 4 mq, i fattori compensativi e quelli di segno negativo devono essere considerati unitariamente nella valutazione delle condizioni complessive di detenzione.
- La decisione che ritiene superata la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU deve indicare in modo specifico gli elementi concreti relativi alle dignitose condizioni carcerarie; una formula generica che richiami le altre condizioni detentive non consente di ricostruire il ragionamento e comporta l’annullamento con rinvio.
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