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Sentenza

Sentenza n. 80/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 18 maggio 2021, recante il n. 299/2021, avente ad oggetto “Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dall'esercizio 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 17/12/2021: B) Atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale dell'11.10.2021, n. 656, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza dell'area territoriale riabilitazione ex art. 26, RSA, RP, Psico riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 - OPGR n. 105/2020 - DGR n. 298/2021”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto, e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020-2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 28/3/2022: II atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 28/3/2022: II atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 24/10/2022: III atto di motivi aggiunti che si propongono per l'annullamento in parte qua - della D.G.R. n. 374 dell'11 luglio 2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per prestazioni ex art. 26. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti”, - della D.G.R. n. 499 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogato privati accreditati per prestazioni psicoriabilitative. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024”; - della D.G.R. n. 500 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, anche per il triennio 2022-2024, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti.

Giustizia amministrativa202100290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente con cui è stato manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione. Non sono stati esaminati il merito delle impugnazioni, l'obbligo di adeguamento tariffario né le singole censure dedotte. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere e atto regionale relativi alla determinazione dei tetti di spesa e al mancato adeguamento dei valori tariffari per gli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL del personale non medico della sanità privata accreditata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera regionale n. 299/2021, avente ad oggetto il recepimento del rinnovo del CCNL del personale non medico della sanità privata accreditata, chiedendo anche l'accertamento dell'obbligo della Regione di aumentare i valori tariffari per riconoscere gli oneri incrementali sostenuti dal 2021 per il personale impiegato nei propri centri di riabilitazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione n. 656/2021, la nota regionale del 20 gennaio 2022 sui tetti di spesa provvisori per l'anno 2022 e le deliberazioni regionali nn. 374/2022, 499/2022 e 500/2022, chiedendo l'adeguamento tariffario e il riconoscimento, nella misura del 50%, degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per gli esercizi 2020-2024. Dal testo non risultano esposti o esaminati nel merito specifici vizi di legittimità degli atti impugnati, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il giudizio è dichiarato improcedibile quando, per il sopravvenire di fatti o dichiarazioni processuali, viene meno l'interesse attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a. nel contesto della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare le censure di merito o le domande connesse.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione delle circostanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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