Cassazione Civile, Ordinanza n. 19930/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con cui l’Ufficio ha rettificato i redditi dichiarati sulla base di una presunta inattendibilità della contabilità, di incongruenze tra ricavi dichiarati e dati desumibili dalla gestione, nonché di elementi di antieconomicità dell’attività esercitata. In primo grado il ricorso della contribuente è stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR ha respinto l’impugnazione, ritenendo applicabili gli studi di settore nonostante la dedotta multiattività e ritenendo legittimo l’accertamento induttivo, oltre a escludere la nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 11.2.2008 e dell’art. 10 L. 146/1998, sostenendo l’inapplicabilità degli studi di settore a un’impresa multiattività con ricavi prevalenti da attività non prevalenti; (2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 62-sexies d.l. 331/1993 e art. 2697 c.c., deducendo che l’Ufficio non avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti e che la CTR avesse aderito acriticamente all’accertamento induttivo fondato su antieconomicità e incongruenze contabili; (3) violazione dell’art. 10 L. 146/1998, dell’art. 5 d.lgs. 218/1997, dell’art. 62-sexies d.l. 331/1993, dell’art. 7 L. 212/2000 e degli artt. 23, 53 e 97 Cost., lamentando l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e la conseguente nullità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto anche sulla falsa ripartizione dei ricavi e non solo sull’astratta applicazione degli studi di settore; ha inoltre osservato che, comunque, l’accertamento si reggeva anche su elementi ulteriori rispetto agli studi di settore. Il secondo motivo è stato respinto perché l’accertamento induttivo era sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti e da un evidente indice di antieconomicità, mentre la contribuente non aveva fornito adeguata prova contraria ma solo contestazioni generiche, peraltro senza dimostrare di averle specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché l’accertamento non si fondava esclusivamente sugli studi di settore ma anche su irregolarità contabili e antieconomicità della gestione; inoltre, per IVA e per gli accertamenti basati su studi di settore, il contraddittorio preventivo è dovuto solo in presenza dei relativi presupposti, qui non ricorrenti, e mancava comunque la prova di resistenza. Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di inammissibilità del primo motivo e rigetto degli altri, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 1 d.m. 11 febbraio 2008
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità degli studi di settore alla specifica impresa multiattività
art. 2 d.m. 11 febbraio 2008
richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicazione degli studi di settore
art. 10 L. 146/1998
invocato per affermare l’obbligo di contraddittorio preventivo nei procedimenti basati su studi di settore; la Corte ribadisce che tale obbligo opera solo se l’accertamento è fondato esclusivamente sugli studi di settore
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
norma che consente l’accertamento induttivo dei redditi d’impresa sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e della inattendibilità della contabilità
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento
art. 54 d.P.R. 633/1972
norma richiamata per l’accertamento IVA in via induttiva sulla base di presunzioni e incongruenze contabili
art. 62-sexies d.l. 331/1993
richiamato quale base normativa degli accertamenti fondati sugli studi di settore
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta fondato l’accertamento su presunzioni idonee, grava sul contribuente la prova contraria
art. 5 d.lgs. 218/1997
invocato dalla ricorrente nel motivo sul contraddittorio procedimentale
art. 7 L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di garanzie procedimentali nell’accertamento
artt. 23, 53 e 97 Cost.
richiamati dalla ricorrente in chiave di legalità, capacità contributiva e buon andamento dell’azione amministrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito.
- In tema di accertamento induttivo, quando l’Ufficio indica specifici indici di inattendibilità contabile e dimostra l’astratta idoneità delle anomalie a rivelare capacità contributiva non dichiarata, l’accertamento è assistito da presunzione di legittimità e il contribuente deve offrire prova contraria della regolarità delle operazioni.
- L’antieconomicità della gestione è un valido indice di inattendibilità della contabilità e può legittimare l’accertamento induttivo, ma, una volta contestata dall’Amministrazione, incombe sul contribuente fornire spiegazioni plausibili e supportate da elementi concreti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti fondati su studi di settore è obbligatorio solo quando l’atto si basi esclusivamente su tali studi; se l’accertamento è sorretto anche da ulteriori elementi, come irregolarità contabili o antieconomicità, l’omissione del contraddittorio non determina di per sé invalidità.
- La denuncia della violazione del contraddittorio richiede la prova di resistenza, ossia l’indicazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere e della loro potenziale incidenza sull’esito del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19903/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19909/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →