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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19930/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con cui l’Ufficio ha rettificato i redditi dichiarati sulla base di una presunta inattendibilità della contabilità, di incongruenze tra ricavi dichiarati e dati desumibili dalla gestione, nonché di elementi di antieconomicità dell’attività esercitata. In primo grado il ricorso della contribuente è stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR ha respinto l’impugnazione, ritenendo applicabili gli studi di settore nonostante la dedotta multiattività e ritenendo legittimo l’accertamento induttivo, oltre a escludere la nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 11.2.2008 e dell’art. 10 L. 146/1998, sostenendo l’inapplicabilità degli studi di settore a un’impresa multiattività con ricavi prevalenti da attività non prevalenti; (2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 62-sexies d.l. 331/1993 e art. 2697 c.c., deducendo che l’Ufficio non avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti e che la CTR avesse aderito acriticamente all’accertamento induttivo fondato su antieconomicità e incongruenze contabili; (3) violazione dell’art. 10 L. 146/1998, dell’art. 5 d.lgs. 218/1997, dell’art. 62-sexies d.l. 331/1993, dell’art. 7 L. 212/2000 e degli artt. 23, 53 e 97 Cost., lamentando l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e la conseguente nullità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto anche sulla falsa ripartizione dei ricavi e non solo sull’astratta applicazione degli studi di settore; ha inoltre osservato che, comunque, l’accertamento si reggeva anche su elementi ulteriori rispetto agli studi di settore. Il secondo motivo è stato respinto perché l’accertamento induttivo era sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti e da un evidente indice di antieconomicità, mentre la contribuente non aveva fornito adeguata prova contraria ma solo contestazioni generiche, peraltro senza dimostrare di averle specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché l’accertamento non si fondava esclusivamente sugli studi di settore ma anche su irregolarità contabili e antieconomicità della gestione; inoltre, per IVA e per gli accertamenti basati su studi di settore, il contraddittorio preventivo è dovuto solo in presenza dei relativi presupposti, qui non ricorrenti, e mancava comunque la prova di resistenza. Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di inammissibilità del primo motivo e rigetto degli altri, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.m. 11 febbraio 2008

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità degli studi di settore alla specifica impresa multiattività

  • art. 2 d.m. 11 febbraio 2008

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicazione degli studi di settore

  • art. 10 L. 146/1998

    invocato per affermare l’obbligo di contraddittorio preventivo nei procedimenti basati su studi di settore; la Corte ribadisce che tale obbligo opera solo se l’accertamento è fondato esclusivamente sugli studi di settore

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    norma che consente l’accertamento induttivo dei redditi d’impresa sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e della inattendibilità della contabilità

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    norma richiamata per l’accertamento IVA in via induttiva sulla base di presunzioni e incongruenze contabili

  • art. 62-sexies d.l. 331/1993

    richiamato quale base normativa degli accertamenti fondati sugli studi di settore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta fondato l’accertamento su presunzioni idonee, grava sul contribuente la prova contraria

  • art. 5 d.lgs. 218/1997

    invocato dalla ricorrente nel motivo sul contraddittorio procedimentale

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di garanzie procedimentali nell’accertamento

  • artt. 23, 53 e 97 Cost.

    richiamati dalla ricorrente in chiave di legalità, capacità contributiva e buon andamento dell’azione amministrativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • In tema di accertamento induttivo, quando l’Ufficio indica specifici indici di inattendibilità contabile e dimostra l’astratta idoneità delle anomalie a rivelare capacità contributiva non dichiarata, l’accertamento è assistito da presunzione di legittimità e il contribuente deve offrire prova contraria della regolarità delle operazioni.
  • L’antieconomicità della gestione è un valido indice di inattendibilità della contabilità e può legittimare l’accertamento induttivo, ma, una volta contestata dall’Amministrazione, incombe sul contribuente fornire spiegazioni plausibili e supportate da elementi concreti.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti fondati su studi di settore è obbligatorio solo quando l’atto si basi esclusivamente su tali studi; se l’accertamento è sorretto anche da ulteriori elementi, come irregolarità contabili o antieconomicità, l’omissione del contraddittorio non determina di per sé invalidità.
  • La denuncia della violazione del contraddittorio richiede la prova di resistenza, ossia l’indicazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere e della loro potenziale incidenza sull’esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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