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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31047 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa alla rettifica del valore di un terreno sito nel Comune di Viterbo, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore dichiarato nell'atto di compravendita, ritenendo l'area edificabile sulla base del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione e privo di strumenti urbanistici attuativi. Le ricorrenti chiedevano inoltre la disapplicazione delle sanzioni, sostenendo che nel 2004 vi fosse un'obiettiva incertezza normativa sulla nozione fiscale di area edificabile, anche in ragione dei contrasti giurisprudenziali successivamente risolti dalla Cassazione a Sezioni Unite e dall'intervento normativo del D.L. n. 223/2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della Immobiliare G. s.r.l. sia quello incidentale di P.L. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della CTR e ha confermato che l'edificabilità dell'area poteva essere desunta dalle previsioni del PRG adottato, indipendentemente dalla sua definitiva approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi. I vincoli e la cessione di parte del terreno al Comune potevano incidere sul valore economico, ma non escludevano la natura edificabile dell'area. È stata inoltre negata l'esenzione dalle sanzioni: l'incertezza rilevante deve essere oggettiva e inevitabile, mentre non è sufficiente il convincimento soggettivo del contribuente o la difficoltà interpretativa personale. Ciascuna ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

    L'esenzione dalle sanzioni richiede un'incertezza normativa oggettiva, inevitabile e verificabile dal giudice; non è sufficiente l'errore o il convincimento soggettivo del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 8

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della non applicabilità delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto.

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3

    Invocato dalle ricorrenti in materia di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente; la Corte ha escluso che la situazione concreta integrasse un'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni.

  • D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2, convertito dalla Legge n. 248/2006

    Norma interpretativa richiamata per sostenere l'esistenza di precedenti incertezze sulla nozione fiscale di area edificabile; la sua esistenza non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a dimostrare l'inevitabile incertezza normativa nel caso esaminato.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25506/2006

    Ha affermato che un'area può essere considerata edificabile, ai fini fiscali, sulla base della qualificazione contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza necessità che siano già approvati gli strumenti attuativi o completato l'iter amministrativo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disposizioni processuali richiamate per denunciare, rispettivamente, violazione di legge, nullità della sentenza per carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; le censure sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, un terreno può essere considerato edificabile già quando il piano regolatore generale adottato dal Comune gli attribuisce una destinazione edificatoria, anche se il piano non è ancora stato approvato dalla Regione e mancano strumenti urbanistici attuativi.
  • L'assenza di una concreta e immediata possibilità di edificare può incidere sulla determinazione del valore del terreno, ma non necessariamente esclude la sua qualificazione fiscale come area edificabile.
  • Vincoli pubblicistici, cessioni di porzioni dell'area o oneri futuri possono giustificare una riduzione del valore accertato, senza eliminare automaticamente la natura edificatoria del bene.
  • L'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa richiede una situazione oggettiva, inevitabile e riconoscibile dal giudice, non il semplice errore incolpevole o la convinzione personale del contribuente.
  • La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti o di un successivo intervento legislativo interpretativo può essere rilevante, ma deve essere valutata insieme alle circostanze concrete e non determina automaticamente la non punibilità.
  • Nella valutazione del valore di un'area retrocessa o trasferita in esecuzione di precedenti accordi negoziali, gli atti contrattuali e le stime tecniche possono costituire elementi significativi per dimostrare la sua potenzialità edificatoria e il relativo valore di mercato.

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