Sentenza n. 735/2026 - Salerno, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità, con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio formatosi sull’istanza del -OMISSIS- (acquisita al prot. n. -OMISSIS-), come rinnovata in data -OMISSIS- ed ulteriormente sollecitata con atto di invito e diffida a mezzo pec in data-OMISSIS-, con la quale la società ricorrente ha invitato e diffidato il Comune di Centola a definire il procedimento relativo alla “richiesta di variazione al contenuto della concessione demaniale nr. 40 del 27 ottobre 2023 e suppletiva nr. 20 dell’8 maggio 2025”; nonché per l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza depositata dalla società ricorrente con atto espresso e motivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di variazione del contenuto di concessioni demaniali marittime, mediante inclusione di superfici ulteriori
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali relative a un complesso turistico-alberghiero, aveva presentato un’istanza diretta a regolarizzare l’occupazione di una porzione di area non compresa nei titoli concessori, chiedendo l’ampliamento della superficie assentita e il rilascio della relativa concessione suppletiva. Il Comune aveva quantificato le somme dovute, concesso la rateizzazione richiesta e comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 18 e 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, ma non aveva successivamente concluso il procedimento con un provvedimento espresso. La società ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, degli artt. 20 e 36 d.P.R. 380/2001, dei principi del giusto procedimento e di buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà, travisamento, sviamento e illogicità manifesta. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Comune di provvedere con atto espresso e motivato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti del giudizio avverso il silenzio: presentazione dell’istanza, esistenza di un obbligo giuridico di provvedere e natura provvedimentale dell’attività richiesta. In particolare, l’obbligo di provvedere è stato desunto anche dalla comunicazione comunale di avvio del procedimento, con la quale l’amministrazione aveva dichiarato di avere avviato il procedimento per il rilascio della variazione della concessione e della licenza suppletiva. Il termine per la conclusione del procedimento, individuato nell’art. 2 l. 241/1990, era inutilmente decorso, sicché si era formato il silenzio-inadempimento. Il Comune è stato condannato a concludere il procedimento e ad adottare un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il giudice ha precisato che la pronuncia riguarda esclusivamente l’obbligo di provvedere e non anticipa alcuna valutazione sulla fondatezza sostanziale della richiesta di ampliamento della concessione, restando all’amministrazione gli eventuali adempimenti istruttori e la decisione finale. È stato nominato quale commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega. Le spese sono state compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato, se versato, a carico del Comune.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il giudizio avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia, ordinare all’amministrazione di provvedere e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto mediante un provvedimento espresso; il decorso inutilile del termine determina, nella fattispecie, la formazione del silenzio-inadempimento.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento finale, ma la sentenza non esamina autonomamente tale censura, limitandosi a imporre l’adozione di un atto espresso e motivato.
artt. 18 e 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
Le disposizioni sono richiamate dal Comune nella comunicazione di avvio del procedimento relativo alla variazione della concessione demaniale e al rilascio della licenza suppletiva; tale avvio conferma l’esistenza dell’obbligo di concludere il procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento sono necessari la presentazione di un’istanza a provvedere, l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di pronunciarsi e la natura provvedimentale dell’attività richiesta, poiché l’inerzia deve riguardare il mancato esercizio di un potere amministrativo.
- La comunicazione di avvio di un procedimento da parte dell’amministrazione costituisce elemento idoneo a confermare l’esistenza dell’obbligo giuridico di concluderlo con un provvedimento espresso, anche quando l’amministrazione si sia riservata di rigettare l’istanza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per una diversa valutazione dell’uso del bene pubblico.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato, senza sostituirsi ad essa nella valutazione della fondatezza sostanziale dell’istanza né predeterminare il contenuto della decisione, salvo i limiti derivanti dall’eventuale discrezionalità residua.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., per l’adozione del provvedimento dovuto.
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