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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37332/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di autotutela opposto dal Comune rispetto a un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, relativo a un fabbricato destinato a impianto di termovalorizzazione sito nel territorio comunale e censito in catasto senza rendita. La contribuente aveva chiesto l’annullamento o l’annullamento parziale dell’avviso e della connessa ingiunzione di pagamento, sostenendo che, dopo un successivo accertamento con adesione per annualità diverse, l’ente avrebbe dovuto rideterminare la base imponibile anche per il 2009 in coerenza con la rendita catastale proposta con DOCFA e con il sopravvenuto quadro normativo sull’attribuzione delle rendite presunte. Il Comune ha proposto ricorso principale censurando la sentenza della CTR nella parte in cui avrebbe esteso il sindacato sul diniego di autotutela alla fondatezza della pretesa tributaria e avrebbe riconosciuto l’esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa oggettiva. La contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia o motivazione apparente sul diniego di annullamento parziale e sostenendo che l’accertamento con adesione successivo e la nuova rendita avrebbero imposto l’annullamento in autotutela anche per il 2009, oltre a dedurre l’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, rigettando il ricorso incidentale della contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro il diniego di autotutela. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse erroneamente esteso il sindacato giurisdizionale al merito della pretesa fiscale e, in particolare, alla possibile esenzione dalle sanzioni amministrative, mentre il controllo sul diniego di autotutela può riguardare solo profili di legittimità del rifiuto in presenza di ragioni di rilevante interesse generale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che l’accertamento con adesione relativo ad altre annualità potesse incidere sulla definitività dell’avviso per il 2009 o fondare un obbligo di annullamento in autotutela. Ha quindi confermato la definitività dell’atto impositivo non impugnato nei termini e la legittimità del criterio di determinazione della base imponibile adottato per il 2009.

Norme richiamate

  • art. 2-quater, comma 1, D.L. 30 settembre 1994 n. 564

    L’autotutela tributaria è configurata come potere discrezionale dell’amministrazione, non come obbligo di provvedere sull’istanza del contribuente.

  • art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Delimitazione degli atti impugnabili; il sindacato sul diniego di autotutela non può trasformarsi in un riesame dell’atto impositivo definitivo.

  • art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La mancata impugnazione nel termine rende definitiva e intangibile la pretesa tributaria.

  • art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    L’esenzione per incertezza normativa oggettiva non può essere riconosciuta d’ufficio in sede di autotutela, ma va fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione e alla struttura della decisione giurisdizionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini del vizio di motivazione, ma la Corte esclude la rilevanza delle censure nel caso concreto sul ricorso incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia, ma ritenuto insussistente perché la CTR aveva comunque deciso nel senso dell’intangibilità dell’atto definitivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria, richiamata dalla parte ma non ritenuta violata in concreto.

  • art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato in tema di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 2, comma 5-bis, D.L. 29 dicembre 2010 n. 225

    La disciplina sulla rendita catastale presunta è letta come strumento per l’aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati, non come base per riesaminare in autotutela atti impositivi già definitivi per annualità diverse.

  • art. 3 D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218

    L’accertamento con adesione ha effetto solo per i tributi e le annualità oggetto dell’accordo; non è estensibile ad annualità diverse.

  • art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    Per i fabbricati di categoria D non iscritti con rendita, la base imponibile è determinata con criterio contabile fino all’attribuzione della rendita.

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000 n. 342

    La rendita catastale non può essere utilizzata prima della notifica del relativo atto attributivo per determinare la base imponibile ICI.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il diniego di autotutela è sindacabile solo per profili di legittimità del rifiuto e non per riesaminare il merito della pretesa fiscale ormai definitiva.
  • L’istanza di autotutela non sospende né sostituisce l’onere del contribuente di impugnare tempestivamente l’avviso di accertamento entro il termine decadenziale.
  • La definitività dell’atto tributario preclude di far valere, in via di autotutela o nel giudizio sul diniego, vizi relativi alla pretesa impositiva che avrebbero dovuto essere dedotti con impugnazione tempestiva.
  • L’esimente per incertezza normativa oggettiva non può essere utilizzata per imporre all’ente impositore l’annullamento in autotutela di un atto divenuto definitivo; essa va fatta valere nel giudizio contro l’atto impositivo.
  • L’accertamento con adesione vincola l’amministrazione e il contribuente solo per i tributi e le annualità espressamente compresi nell’accordo, senza estensione automatica ad annualità diverse.
  • Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, la base imponibile ICI può essere determinata con il criterio contabile fino alla notifica dell’atto attributivo della rendita, e la successiva attribuzione non retroagisce automaticamente in modo da travolgere gli atti già definitivi.
  • L’interesse generale che può legittimare l’autotutela non coincide con il mero interesse del singolo contribuente a evitare una tassazione ritenuta eccessiva o errata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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