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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12444/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la loro condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 c.p.), con riconoscimento della recidiva infraquinquennale e specifica in capo a Leonardo. I ricorsi contenevano vari motivi (due per A. Assunta, tre per L. Leonardo). Successivamente la difesa ha depositato memoria allegando l'atto con cui, in data 17/02/2023, la parte offesa ha rimesso la querela e gli imputati hanno dichiarato di accettare la remissione, invocando l'estinzione del reato a seguito della remissione di querela e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i motivi di ricorso inammissibili per genericità o manifestata infondatezza e ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (art. 2), il reato di furto aggravato di cui all'art. 625, comma 1, n.4 c.p. è divenuto procedibile a querela di parte; essendo intervenuta la remissione della querela con accettazione da parte degli imputati e i ricorsi depositati tempestivamente, si è verificata l'estinzione del reato. Le spese processuali sono poste a carico dei querelati, salvo diversa pattuizione, in applicazione dell'art. 340 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma relativa alla concorso di persone nel reato: è indicata per inquadrare la partecipazione degli imputati al reato contestato

  • art. 624 cod. pen.

    Definisce il reato di furto, richiamato quale base del reato contestato

  • art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Indica le circostanze aggravanti del furto (n.4) che hanno qualificato il reato come furto aggravato oggetto del giudizio

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 2

    Ha modificato il regime di procedibilità rendendo il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.4 c.p. procedibile a querela di parte; tale modifica ha reso possibile l'estinzione del reato per remissione della querela

  • art. 152, comma 3 cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite per stabilire la portata temporale della remissione della querela fino alla condanna irrevocabile in senso formale

  • art. 340 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la ripartizione delle spese processuali in caso di remissione della querela (spese a carico dei querelati salvo deroga pattizia)

  • Sezioni Unite, sent. n. 40150/2018 (con richiamo sent. n. 24246/2004)

    «la remissione della querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto»

    Le Sezioni Unite affermano che la remissione della querela estingue il reato e deve essere rilevata anche dal giudice di legittimità se il ricorso è stato tempestivo; la remissione ha efficacia fino alla condanna irrevocabile, salvo inammissibilità per tardività

Massime di principio

  • Se la fattispecie è divenuta procedibile a querela di parte per effetto di una modifica normativa, la remissione della querela da parte della vittima, se accettata dall'imputato e rituale, estingue il reato anche se vi sono decisioni di merito già passate in giudicato relativo agli atti impugnati in Cassazione, purché il ricorso sia tempestivo
  • Il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per remissione della querela quando gli atti dimostrano la remissione e l'accettazione, anche se i motivi di ricorso sono altrimenti inammissibili
  • La remissione della querela prevale su altre questioni di inammissibilità (salvo la tardività della remissione) e comporta la chiusura del procedimento penale rispetto alla fattispecie soggetta a querela
  • Le spese processuali per effetto dell'estinzione del reato per remissione sono, in mancanza di diversa pattuizione, a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare la procedibilità del reato alla data della remissione (cioè se il reato sia o meno divenuto procedibile a querela di parte) e la tempestività/formalità degli atti di remissione e di accettazione da parte dell'imputato

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