Cassazione Penale, Sentenza n. 16330/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/07/2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del Puzzanghera per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo a) e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex art. 416-bis, capo h). Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria: sosteneva che le prove erano costituite solo da intercettazioni e da frasi autocelebrative del capo (Bontempo), che non sarebbero sufficienti a dimostrare la sua stabile affiliazione o un ruolo nell'associazione, e che il periodo di attività era troppo breve per configurare l'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi di fatto non consentiti in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i criteri di valutazione della "gravità degli indizi" ai sensi dell'art. 273 c.p.p., precisando che il giudice cautelare deve valutare gli elementi alla luce della prognosi di alta probabilità di condanna e motivare in modo completo e non contraddittorio. Sulla base delle intercettazioni, delle riprese e degli altri elementi valutati dal Tribunale (presenza del Puzzanghera a riunioni operative, invio di vaglia a detenuti, scambi intercettati che mostrano riconoscimento e autorità del capo Bontempo, mancata denuncia delle vittime, contrasti risolti con l'intervento delle famiglie storiche) la Cassazione ha ritenuto non irragionevole l'affermazione del carattere mafioso del gruppo e l'inclusione del Puzzanghera nel sodalizio anche in virtù della sua partecipazione a fatti indicatori di "affectio societatis". Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
menzionato come norma che disciplina la partecipazione ad associazione mafiosa
Usata per inquadrare la contestazione di partecipazione a Cosa Nostra; la Corte conferma che elementi come la presenza a riunioni operative, il sostegno a detenuti e la riconoscibilità dell'autorità del capo possono integrare la "affectio societatis" anche senza rito di affiliazione formale
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
contestato per l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti
Le intercettazioni e gli accertamenti operativi, anche se riferibili a un periodo non molto lungo, possono dimostrare la concreta attivazione di un gruppo finalizzato al narcotraffico se emerga una organizzazione volta al reperimento immediato di proventi e al controllo di punti di spaccio
art. 273 cod. proc. pen.
richiamato integralmente nella motivazione sulla gravità degli indizi
La Corte chiarisce che i "gravi indizi di colpevolezza" vanno intesi come elementi che, valutati prognosticamente, rendono ragionevolmente prevedibile la qualificata probabilità di condanna; il giudice cautelare deve motivare il significato incriminante degli elementi esaminati
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
citato come riferimento alle modalità del giudizio incidentale cautelare
Richiama gli ambiti di valutazione del giudice quando decide su misure cautelari personali; gli elementi di prova vanno compresi e qualificati nel loro valore prognostico
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
citato come regola di giudizio della decisione finale
La pronuncia di condanna in primo grado richiede la prova al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte segnala che il giudizio cautelare deve comunque tener conto, in via mediata, delle regole e delle garanzie previste per la decisione finale
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico dell'inammissibile
Prevede la comminazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per motivi non esclusi dalla colpa; la Corte ha inflitto euro 3.000
art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.
richiamato in merito agli adempimenti a cancelleria
Norma procedurale per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia della Corte
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice valuta la "gravità indiziaria" in chiave prognostica: non è una prova di colpevolezza certa, ma deve emergere una qualificata probabilità di condanna basata sul valore complessivo degli elementi acquisiti
- Intercettazioni, riprese e servizi osservativi possono avere elevato valore indiziario se il contenuto è chiaro, riferibile con ragionevole certezza agli indagati e coerente con altri elementi probatori
- La partecipazione a riunioni operative, l'esecuzione di compiti organizzativi o logistici (es. invio di vaglia a detenuti, compiti di approvvigionamento) sono indicatori significativi di "affectio societatis" anche in assenza di prove formali di rito di affiliazione
- La corte di legittimità non riesamina liberamente i fatti: i motivi meramente valutativi o rivalutativi di prova sono inammissibili; il ricorso deve invece evidenziare vizi di diritto o gravi incongruenze logiche nella motivazione del giudice di merito
- Il carattere mafioso di un gruppo può essere desunto non solo dalla "fama" storica del capo ma da condotte concrete quali solidarietà verso detenuti, omertà/assenza di denunce e riconoscimento di autorità da parte di nuclei storici
- La durata giudicata "breve" delle attività non esclude automaticamente la configurazione di associazione: conta la stabilità, la ripetizione e la funzionalità delle condotte rispetto agli obiettivi criminosi
- Per impugnare efficacemente misure cautelari è utile contestare la logica argomentativa del giudice (contraddizioni, omissioni di valutazione su elementi rilevanti, errata qualificazione giuridica), più che limitarsi a una generale richiesta di rivalutazione dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →