Sentenza n. 6522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di condono relativa a una nuova costruzione abitativa abusiva di 90 mq e 290 mc
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rigetto di un’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 per una nuova costruzione a uso abitativo, realizzata senza titolo, della superficie di 90 mq e del volume di 290 mc, ubicata in area sottoposta a vincoli paesaggistici o ambientali. Il TAR aveva ritenuto l’opera non condonabile ai sensi della disciplina del terzo condono, trattandosi di nuova costruzione comportante aumento di superficie e volume in area vincolata. In appello sono stati dedotti due motivi. Con il primo, l’appellante ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. 47/1985 e dell’art. 3 della l.r. Lazio n. 12/2004, in relazione agli artt. 134, 142 e 146 del d.lgs. 42/2004, nonché errore e travisamento dei presupposti, vizio del procedimento e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la presenza di un vincolo paesaggistico relativo non determinerebbe automaticamente il diniego del condono, rendendo invece necessario il preventivo parere dell’autorità di tutela sulla compatibilità paesaggistica dell’opera. Con il secondo motivo ha dedotto motivazione apparente, error in iudicando e ulteriori violazioni della disciplina statale e regionale, sostenendo che l’art. 3 della l.r. Lazio n. 12/2004 sarebbe applicabile soltanto alle opere non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici. Poiché l’intervento sarebbe stato urbanisticamente conforme, l’appellante ha sostenuto che esso avrebbe dovuto essere considerato sanabile, salva la necessità del parere dell’autorità paesaggistica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, il terzo condono non consente la sanatoria di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli ambientali o paesaggistici quando si tratti di abusi maggiori, quali nuove costruzioni con aumento di volume e superficie. Tali opere possono essere sanate soltanto se riconducibili a interventi minori, come restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, comunque privi di aumento di volume e superficie. È stata quindi ritenuta irrilevante la distinzione tra vincolo di inedificabilità assoluta e vincolo di inedificabilità relativa, poiché l’opera, per caratteristiche e dimensioni, era strutturalmente esclusa dal condono. Per la stessa ragione non era necessario acquisire o valutare preventivamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento: l’insanabilità ex lege rendeva tale verifica non praticabile. Il Collegio ha inoltre interpretato l’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004 in coerenza con i limiti posti dalla legislazione statale. La condizione della non conformità urbanistica opera soltanto per le opere che siano già astrattamente condonabili secondo la disciplina statale; non può invece rendere sanabili opere che il legislatore statale esclude radicalmente dal terzo condono. Pertanto, anche la conformità urbanistica dell’opera e la natura relativa del vincolo non consentivano la sanatoria. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
"le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere di ulteriori condizioni, siano comunque opere minori senza aumento di volume e superficie"
Nel terzo condono, le opere abusive realizzate in aree vincolate sono sanabili soltanto se riconducibili a interventi minori privi di aumento di volume e superficie; le nuove costruzioni e gli altri abusi maggiori sono esclusi dalla sanatoria.
art. 32, comma 26, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Concorre a delimitare l’ambito oggettivo del terzo condono e, insieme al comma 27, lett. d), esclude la sanatoria degli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
"non sono comunque suscettibili di sanatoria (...) le opere (...) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli (...)"
La previsione regionale opera nell’ambito delle opere astrattamente condonabili secondo la disciplina statale; non può estendere la sanatoria a opere già escluse dal legislatore statale, sicché la conformità urbanistica non rende sanabili gli abusi maggiori realizzati in area vincolata.
artt. 32 e 33 l. n. 47/1985
La disciplina richiamata dall’appellante non supera i limiti oggettivi posti dalla normativa statale sul terzo condono per le opere abusive in aree vincolate.
artt. 134, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004
Le norme in materia di tutela paesaggistica non impongono l’acquisizione del parere dell’autorità di tutela quando l’opera è già radicalmente esclusa dal condono edilizio per effetto della disciplina statale.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici sono sanabili soltanto se riconducibili a interventi minori, quali restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, privi di aumento di volume e superficie.
- Le nuove costruzioni e gli altri abusi maggiori realizzati in area vincolata sono esclusi dalla sanatoria del terzo condono a prescindere dal carattere assoluto o relativo del vincolo di inedificabilità.
- Quando l’opera è strutturalmente esclusa dal condono ai sensi della disciplina statale, non è necessario acquisire né valutare il parere dell’autorità paesaggistica sulla compatibilità dell’intervento: l’insanabilità ex lege rende tale verifica irrilevante.
- La condizione della non conformità urbanistica prevista dalla disciplina regionale del condono opera soltanto per le opere già astrattamente ammesse alla sanatoria dalla legislazione statale e non può rendere condonabile un abuso maggiore che la normativa statale esclude in radice.
- La conformità dell’opera agli strumenti urbanistici non consente la sanatoria di una nuova costruzione abusiva realizzata in area vincolata quando l’opera rientri tra gli abusi maggiori esclusi dal terzo condono.
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