Sentenza del 22/05/2019 n. 13786 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Secondo il Comune, l'esenzione ICI richiedeva non solo la natura non commerciale dell'ente, ma anche la destinazione degli immobili ad attività espressamente riconducibili a finalità di culto o comunque non commerciali. Roma Capitale contestava inoltre che il volume d'affari medio mensile, pari a circa 312 euro per immobile, potesse essere considerato esiguo o meramente simbolico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le contestazioni di Roma Capitale riguardassero in realtà la valutazione di fatto compiuta dalla Commissione tributaria regionale. La CTR aveva accertato che negli immobili si svolgevano attività ricettive e assistenziali per finalità sociali, rivolte ad esempio a parenti di malati e a studenti in condizioni disagiate, e che i corrispettivi erano meramente simbolici e sufficienti soltanto a coprire i costi di gestione. È stata quindi confermata l'esenzione ICI, in presenza sia del requisito soggettivo, cioè la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo, cioè lo svolgimento concreto di attività non commerciale. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
l'esenzione si applica, sussistendo il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell'ente, alle attività indicate nella medesima lettera "che non abbiano esclusivamente natura commerciale"
L'esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede sia che l'ente abbia natura non commerciale, sia che l'immobile sia utilizzato concretamente per attività non svolte con modalità commerciali. L'accertamento del requisito oggettivo deve essere effettuato caso per caso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Decisione 2013/284/UE della Commissione europea del 19 dicembre 2012
attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico
L'esenzione è compatibile con il divieto europeo di aiuti di Stato quando l'immobile è destinato ad attività non economiche, considerate tali se svolte gratuitamente o dietro un corrispettivo soltanto simbolico.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non basta dimostrare la natura non commerciale dell'ente: occorre provare anche che l'immobile sia utilizzato concretamente per un'attività non commerciale.
- La natura commerciale dell'attività non dipende esclusivamente dal fatto che siano richiesti pagamenti, ma dalle modalità complessive di svolgimento, dall'entità dei corrispettivi, dall'equilibrio tra ricavi e costi e dalla presenza o meno di finalità lucrative e concorrenziali.
- Corrispettivi molto contenuti, destinati essenzialmente a coprire i costi di gestione e non a generare profitto, possono essere considerati simbolici e consentire l'esenzione, purché ciò sia adeguatamente documentato.
- La valutazione sull'effettiva natura dell'attività e sull'entità dei corrispettivi è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere rivalutata, salvo specifiche violazioni di legge o vizi processuali.
- In situazioni analoghe è importante documentare la destinazione degli immobili, i beneficiari dell'attività, i criteri di accesso, i ricavi, i costi e l'assenza di finalità lucrative o di condizioni tipiche della concorrenza commerciale.
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