Sentenza n. 356/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 845/2024 in data 29 ottobre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 845/2024, recante la condanna del Ministero all’attribuzione di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 845/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha affermato che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero, quanto dovuto non era stato attribuito. Ha chiesto l’ordine di accredito dell’importo relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il ricorso è stato proposto anche sulla base del decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione, non contestata dall’Amministrazione. Ha rilevato inoltre che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza civile entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il TAR ha accolto anche la domanda di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la somma dovuta nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il decorso del termine è stato ritenuto compiuto nel caso concreto.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dalla sentenza civile quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo riconosciuto al docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi specificamente imposti dalla pronuncia.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, consentono di ritenere superato il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
- In presenza di una documentazione idonea del giudicato e dell’inadempimento, la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni rafforzano la prova dell’omessa esecuzione e consentono l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e previa comunicazione dell’interessato.
- La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo oggetto del giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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