Sentenza del 19/10/2016 n. 21157 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Requisizione di immobile - Assoggettabilità ad imposta del proprietario - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, sezione di Potenza, n. 22/3/11 del 27 gennaio 2011, che aveva confermato la legittimità dell'accertamento per omesso versamento dell'ICI su terreni di loro proprietà. Hanno sostenuto, anzitutto, che la requisizione comunale delle aree, disposta dopo il terremoto del 1980 e protrattasi oltre la scadenza del provvedimento, li avesse privati della disponibilità e del possesso; hanno contestato inoltre la qualificazione come edificabile di una particella, deducendone la destinazione a verde pubblico attrezzato e a fascia di rispetto ferroviario. Infine, hanno censurato l'omessa verifica dei criteri usati dal Comune per determinare il valore venale del terreno e l'asserita mancata detrazione degli acconti già versati, con conseguente contestazione anche della sanzione per omesso anziché parziale versamento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la requisizione attribuisce al beneficiario la detenzione, ma non fa venir meno di per sé il possesso del proprietario né l'assoggettamento all'ICI. L'esenzione può configurarsi quando il possesso venga definitivamente meno, anche per effetto dell'irreversibile trasformazione del fondo dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica; nel caso concreto, però, il terreno fu poi riconsegnato e la proprietà della contribuente era stata riconosciuta dalla Corte d'appello di Potenza con sentenza n. 225/07. Ha rigettato anche il secondo motivo: i giudici di merito avevano accertato che la particella contestata era edificabile secondo il PRG; la censura non poteva rimettere in discussione tale accertamento in Cassazione, e la previsione di strumenti urbanistici attuativi non esclude di per sé l'edificabilità ai fini ICI. Ha accolto il terzo motivo perché la CTR aveva giudicato congruo il valore attribuito dal Comune senza verificare i criteri legali di stima, né considerare l'incidenza della requisizione sul valore venale, anche alla luce della CTU prodotta. Il quarto motivo, relativo agli acconti non detratti e alla sanzione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Potenza, anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi definita in Cassazione la corretta quantificazione dell'imposta.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1
In tale situazione, e soltanto in questa, in definitiva, può dirsi venuto meno il presupposto dell'imposizione; insito, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 1, nel "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".
Il presupposto dell'ICI è il possesso del bene. La requisizione temporanea, senza perdita definitiva del possesso, non esonera il proprietario; il presupposto può venir meno quando si verifichi uno spossessamento definitivo, anche per irreversibile trasformazione del fondo.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), come interpretato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
Ciò induce a senz'altro escludere la violazione normativa, avendo la commissione tributaria regionale fatto corretta applicazione del disposto per cui, ai fini ICI, l'area deve ritenersi edificabile anche quando risulti utilizzabile a scopo edificatorio secondo uno strumento urbanistico di natura "generale" (PRG), ed indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, come interpretato alla luce del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. in L. n. 248 del 2005; così SSUU 25506/06; Cass. 25676/08; Cass. 11433/10 ed altre).
Un'area è edificabile ai fini ICI quando la sua utilizzabilità edificatoria risulta dal piano regolatore generale, anche se non sono ancora stati approvati i relativi strumenti attuativi.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Sul punto, la commissione di merito ha omesso di verificare - così come le era stato richiesto - la rispondenza del valore determinato dal Comune nell'avviso di accertamento ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, (valore venale in comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche).
La stima dell'area deve essere verificata sulla base del valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione e dei parametri indicati dalla norma. La requisizione, pur non eliminando di per sé l'ICI, può incidere sul valore venale e deve essere considerata nella valutazione.
Massime di principio
- La requisizione temporanea di un immobile, di regola, trasferisce al beneficiario la detenzione ma non priva il proprietario del possesso: il proprietario resta quindi soggetto all'ICI finché non intervenga una perdita definitiva del possesso.
- Il possesso può venire meno non soltanto con un formale atto di ablazione, ma anche quando la realizzazione dell'opera pubblica abbia prodotto un'irreversibile trasformazione del fondo che impedisca al proprietario di ripristinare un potere di fatto sul bene.
- La requisizione può incidere sul valore imponibile anche quando non comporta esenzione: il Comune e il giudice devono valutarne l'effetto sul valore venale secondo i criteri di legge.
- Ai fini ICI, l'edificabilità può derivare dal PRG, senza che sia necessaria la preventiva approvazione dei piani attuativi; resta però decisiva la concreta destinazione urbanistica dell'area accertata nel giudizio di merito.
- Una censura di violazione di legge in Cassazione non consente, di per sé, di rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. Se si denuncia una svista percettiva nella lettura di un documento, il rimedio indicato dalla Corte è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
- La motivazione sulla congruità del valore imponibile non può essere meramente assertiva: se la stima è contestata, il giudice deve confrontarla con i parametri legali e con gli elementi probatori pertinenti.
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