Ordinanza n. 567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 01126/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia n. 1126/2023, nell’ambito di una controversia connessa all’ordinanza istruttoria del TAR n. 1476 del 28 ottobre 2022
Esito
La controversia
AGEA ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia n. 1126/2023. Nel giudizio di appello il Collegio aveva già disposto, con ordinanza n. 5777 del 4 luglio 2025, un’istruttoria diretta a verificare se l’ordinanza istruttoria del TAR del 28 ottobre 2022 fosse stata debitamente comunicata ad AGEA presso la propria sede e, in particolare, se fosse stata comunicata personalmente al suo indirizzo. L’accertamento era rilevante perché, secondo la giurisprudenza della Sezione, l’eventuale mancato adempimento a un ordine istruttorio può precludere l’acquisizione tardiva di nuovi documenti, salvo quelli costituiti da giudicati intervenuti tra le parti. La Segreteria del TAR non ha dato esecuzione all’istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito con l’ordinanza n. 5777/2025, invitando la Segreteria della Terza Sezione del TAR Puglia, o comunque la parte più diligente, a trasmettere documentati chiarimenti sulle modalità di comunicazione dell’ordinanza istruttoria del 28 ottobre 2022 ad AGEA, con particolare riguardo alla comunicazione personale presso il relativo indirizzo. È stato assegnato un termine per l’incombente e fissata per la prosecuzione l’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Il testo indica il termine del 15 febbraio 2025, data anteriore all’ordinanza, verosimilmente per errore materiale, senza che il Collegio abbia disposto la decisione della controversia.
Massime di principio
- Quando la decisione dell’appello dipende dalla verifica della regolare comunicazione di un precedente ordine istruttorio, il giudice può reiterare l’incombente e richiedere chiarimenti documentati alla segreteria dell’organo giudicante che avrebbe dovuto eseguirlo o alla parte più diligente.
- Il mancato adempimento a un ordine istruttorio può precludere l’acquisizione tardiva di nuovi documenti; fanno eccezione, secondo l’indirizzo richiamato dal Collegio, i documenti rappresentativi di giudicati intervenuti tra le parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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