Sentenza del 29/07/2015 n. 16007 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI - Incentivi per investimenti industriali - Credito d'imposta ex art. 1 del d.l. n. 244 del 1995 - Modalità di utilizzazione - Violazione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La cartella recuperava euro 41.809,41, ritenendo indebitamente utilizzato e più volte compensato un credito d'imposta di euro 16.687,75 concesso per investimenti industriali ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 244/1995. L'Ufficio contestava sia l'ammissibilità del ricorso originario, per asseriti vizi nell'indicazione del legale rappresentante, sia, nel merito, l'utilizzo del credito mediante compensazione nella dichiarazione dei redditi anziché attraverso il conto fiscale secondo le modalità contabili previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo ammissibile il ricorso della società: il sottoscrittore era stato individuato come legale rappresentante e professionista abilitato, sicché non vi era assoluta incertezza sulla rappresentanza. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che il credito d'imposta previsto dal d.l. n. 244/1995 poteva essere utilizzato esclusivamente per regolare debiti tributari risultanti dal conto fiscale, nel rispetto delle specifiche norme contabili, e non mediante compensazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Tale violazione non costituisce una mera irregolarità formale, ma rende illegittimo l'utilizzo del credito e legittimo il suo recupero tramite cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341
L'incentivo ... può essere utilizzato soltanto per regolare eventuali poste passive esistenti nel conto fiscale ... nel rigido rispetto delle norme contabili specificatamente emanate.
Il credito d'imposta per investimenti industriali non era liberamente utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi, ma doveva essere impiegato esclusivamente tramite il conto fiscale e secondo le modalità contabili stabilite dalla disciplina attuativa.
Art. 78, comma 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
Il conto fiscale costituiva lo strumento contabile obbligatorio attraverso il quale regolare i debiti tributari con il credito agevolativo.
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nessuna citazione testuale riportata nella sentenza.
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e l'iscrizione a ruolo delle somme indebitamente compensate o non spettanti, con emissione della relativa cartella di pagamento.
Art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nessuna citazione testuale riportata nella sentenza.
Disciplina il contenuto e la sottoscrizione del ricorso tributario. L'inammissibilità richiede un'assoluta incertezza sull'identità del legale rappresentante; tale incertezza non sussiste quando il rappresentante sia comunque individuabile.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa stabilisce modalità specifiche e vincolanti di utilizzo di un credito fiscale, il contribuente deve rispettarle rigorosamente: l'impiego mediante uno strumento diverso da quello previsto può comportare la perdita dell'utilizzo del credito, anche se il credito era originariamente spettante.
- L'errata modalità di utilizzo di un credito tributario non è necessariamente un semplice errore formale. Se incide sul meccanismo legale di contabilizzazione o compensazione, l'Amministrazione può recuperare l'importo mediante controllo automatizzato e cartella di pagamento.
- La spettanza sostanziale dell'agevolazione e la correttezza della sua utilizzazione sono questioni distinte: avere diritto al credito non autorizza a utilizzarlo con modalità diverse da quelle previste dalla legge.
- Nei giudizi tributari, un ricorso non è inammissibile per vizi formali quando il legale rappresentante della società è comunque identificabile con sufficiente certezza e la sottoscrizione è riconducibile a lui.
- In situazioni analoghe occorre verificare non solo l'esistenza del credito, ma anche la disciplina temporale applicabile, il canale obbligatorio di utilizzo, i codici o quadri dichiarativi prescritti e le eventuali norme contabili attuative.
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