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Ordinanza

Ordinanza n. 506/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- al sig. -OMISSIS--OMISSIS-, a mezzo del quale la Questura di Arezzo ha disposto l’inibizione al predetto di fare ritorno nel Comune di Arezzo per un periodo di anni due. Nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Arezzo che ha disposto l’inibizione del ritorno nel Comune di Arezzo per due anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Arezzo gli ha vietato di fare ritorno nel Comune per un periodo di due anni, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare il TAR ha rilevato che appare incerta e non dimostrata l’identificazione del destinatario del provvedimento e che non risulta dimostrata una condotta del ricorrente effettivamente sfociata in episodi di violenza o minaccia.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistente un fumus boni iuris particolarmente significativo in ragione dell’incertezza e della mancata dimostrazione dell’identificazione del ricorrente, nonché dell’assenza di prova di condotte violente o minacciose a lui imputabili. Ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l’ha richiamata quale base della decisione sull’istanza di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’efficacia di un provvedimento di allontanamento o di divieto di ritorno può essere sospesa quando l’identificazione del destinatario risulti incerta e non adeguatamente dimostrata dall’amministrazione.
  • La misura di pubblica sicurezza non può essere sorretta dalla mera contestazione astratta di pericolosità: occorre che siano dimostrate condotte concretamente riferibili al destinatario e sfociate in episodi di violenza o minaccia.
  • L’incertezza sull’identificazione della persona cui è imputata la condotta e la mancata prova della riferibilità individuale degli episodi contestati integrano elementi idonei, in sede cautelare, a fondare un positivo apprezzamento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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