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Sentenza

Sentenza n. 2360/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 3.861,26, oltre interessi, per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento n. 856/2025. La sentenza civile, passata in giudicato il 19 novembre 2025, aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 3.861,26, oltre interessi, a titolo di indennità per ferie non fruite. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all’amministrazione il 10 giugno 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, rilevando che l’ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza civile e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme stabilite dal giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, applicando analogicamente la regola prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti eseguibili nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proposizione dell’ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e disporre, in caso di persistente inadempimento, l’intervento sostitutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell’art. 5-sexies l. 89/2001 la disciplina richiamata dal giudice in materia di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro.
  • Per l’ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • La disciplina che esclude un ulteriore compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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