Ordinanza n. 182/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto in qualità di coniuge di cittadina comunitaria residente in Italia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura dell’Aquila del 23 marzo 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e una misura cautelare che gli consentisse di permanere regolarmente in Italia fino alla decisione di merito. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di ricorso. La controversia cautelare riguarda la legittimità del diniego fondato sulla prognosi di pericolosità sociale derivante da precedenti di polizia per i quali il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria, non ancora accertati in via definitiva, nonché da condotte violente poste in essere nei confronti della coniuge.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente, allo stato della cognizione cautelare, una prognosi di pericolosità sociale adeguatamente giustificata dalla gravità, numerosità e continuità dei precedenti di polizia, anche se non ancora definitivamente accertati. Il giudice ha inoltre valorizzato le condotte violente commesse dal ricorrente contro la propria coniuge, rilevando che la situazione familiare non aveva favorito l’adesione alle regole di civile convivenza, ma aveva costituito occasione di ulteriori condotte comprovanti la pericolosità sociale posta a fondamento del diniego. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali e l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prognosi di pericolosità sociale posta a fondamento del diniego di un permesso di soggiorno può essere ritenuta giustificata anche da precedenti di polizia non ancora definitivamente accertati, quando risultino caratterizzati da gravità, numerosità e continuità.
- La valutazione di pericolosità sociale può essere corroborata da condotte violente commesse dal richiedente nei confronti del coniuge, anche quando la domanda di soggiorno sia fondata sul rapporto familiare con una cittadina comunitaria.
- La presenza di un legame familiare non esclude il giudizio di pericolosità sociale quando le concrete dinamiche del rapporto evidenzino condotte incompatibili con le regole della civile convivenza.
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