Sentenza n. 1845/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis del d.lgs. n. 286/1998 presentata dal ricorrente in data 23 dicembre 2025 con ordine all’Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima, nominando, in caso di perdurante inosservanza, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva; nonché per la condanna della Questura di -OMISSIS- al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis del d.lgs. n. 286/1998 e al risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo quantificato nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma ritenuta di equità e giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di permesso di soggiorno per cure mediche presentata il 23 dicembre 2025; il permesso è stato poi consegnato il 1° giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva presentato il 23 dicembre 2025 alla Questura domanda di permesso per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998. La Commissione territoriale di Lecce, respinta il 3 giugno 2025 la domanda di protezione internazionale, aveva trasmesso gli atti alla Questura, rilevando gravi patologie non adeguatamente curabili nel Paese d’origine e il pregiudizio alla salute conseguente al rientro. Decorso oltre otto mesi senza conclusione del procedimento, il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere, anche mediante commissario ad acta, previo riconoscimento della fondatezza della pretesa. Ha inoltre chiesto la condanna al rilascio del permesso e il risarcimento di € 2.000 per danno non patrimoniale da ritardo. La Questura ha riferito che il permesso era stato consegnato il 1° giugno 2026. In sede di decisione il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, qualificando la pretesa come connessa ai diritti soggettivi fondamentali alla salute e al non-refoulement.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito l’illegittimità del ritardo né la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l’azione contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. presupponga una pretesa rientrante nella giurisdizione amministrativa e sia esperibile per la tutela di interessi legittimi connessi all’esercizio autoritativo del potere, non per l’accertamento di diritti soggettivi. Nel caso concreto, la domanda di permesso per cure mediche era fondata sulla necessità di proseguire in Italia un trattamento sanitario essenziale per la salute, sicché la posizione azionata aveva natura di diritto soggettivo e la controversia spettava al giudice ordinario, anche se riguardava la successiva fase di rilascio del permesso da parte della Questura. La sentenza indica che il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Spese compensate. È stata definitivamente respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della palese inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d-bis), d.l. 13/2017, convertito dalla l. 46/2017
l’art. 3, comma 1, lett. d-bis), del decreto-legge n. 13 del 2017 (conv. dalla legge n. 46/2017) devolve alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali ordinari, la cognizione delle controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, ossia dei permessi di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in gravi condizioni di salute o derivanti da gravi patologie;
Le controversie relative al rifiuto di rilascio, al diniego di rinnovo e alla revoca dei permessi di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998 sono attribuite alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i Tribunali ordinari.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998
Considerato che nella circostanza, come documentato dal ricorrente, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce ha richiamato i presupposti del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, proprio in ragione del grave danno alla salute che l’interruzione del trattamento sanitario in corso avrebbe potuto produrgli in caso di immediato rientro in patria;
La disposizione rileva nel caso di gravi condizioni di salute e di rischio di grave danno conseguente al rientro nel Paese d’origine, in particolare quando l’interruzione del trattamento sanitario in corso pregiudicherebbe la salute dello straniero.
art. 7, commi 1 e 4, c.p.a.
Considerato che la posizione azionata dall’istante deve essere qualificata come diritto soggettivo e giammai come interesse legittimo, in quanto collegata ai diritti fondamentali alla salute e al non-refoulement, non azionabile nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 4 c.p.a., e tale naturalmente resta anche se la pretesa che qui si fa valere riguarda la successiva fase del rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte della Questura, allo stato ancora carente;
La tutela della pretesa fondata sui diritti soggettivi alla salute e al non-refoulement non rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; la qualificazione non muta perché la controversia riguarda la successiva fase del rilascio del permesso da parte della Questura.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., da proporre nelle forme di cui all’art. 117 c.p.a., «presuppone (oltre che la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione ed il decorso dei termini di conclusione del procedimento) comunque la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante», ed è «ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza del privato.
L’azione contro il silenzio presuppone, oltre all’obbligo di provvedere e al decorso del termine procedimentale, che la pretesa sottostante appartenga alla giurisdizione amministrativa e riguardi un interesse legittimo connesso all’esercizio autoritativo di un potere pubblico.
art. 117 c.p.a.
il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva
Il rito sul silenzio non è utilizzabile per ottenere l’accertamento o la tutela di un diritto soggettivo: in tal caso la controversia deve essere proposta davanti al giudice competente per quel diritto.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 c.p.a..
Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
art. 3, comma 1, lett. d-bis), d.l. 13/2017, convertito dalla l. 46/2017, e artt. 74, comma 2, 130-bis, comma 1, e 136 d.P.R. 115/2002
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della controversia, fermo restando che dev’essere confermato - ai sensi degli artt. 74, comma 2 e 130 bis, comma 1 del D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 136 D.P.R. 115 del 2002 - il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposto dalla competente Commissione con decreto n. 77 del 19 maggio 2026, stante la palese inammissibilità del ricorso
Il TAR conferma il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo palese l’inammissibilità del ricorso, e compensa le spese in ragione della definizione in rito.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è ammissibile soltanto se la pretesa sottostante rientra nella giurisdizione amministrativa e riguarda un interesse legittimo connesso all’esercizio autoritativo di una potestà pubblica; non è utilizzabile per ottenere tutela di un diritto soggettivo.
- La controversia sul permesso di soggiorno per cure mediche, quando la pretesa è fondata sulla necessità di proseguire in Italia un trattamento sanitario essenziale per evitare un grave pregiudizio alla salute e sul diritto al non-refoulement, appartiene alla giurisdizione ordinaria anche se concerne l’inerzia della Questura nella successiva fase di rilascio del permesso.
- Quando è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario secondo l’art. 11, comma 2, c.p.a.
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