Sentenza n. 334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (professionista appellata)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero. Il diniego era stato motivato dalla mancanza dell'Adeverinta, certificazione dell'autorità rumena indicante la disciplina insegnabile e la fascia d'età degli alunni, dalla mancata documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi Nivel I e Nivel II e dall'assenza dell'apostille o di altra legalizzazione dei documenti esteri. L'Amministrazione ha sostenuto che i percorsi Nivel I e II svolti dall'interessata, laureata in Italia, riguardavano soltanto la componente psicopedagogica e non comprendevano tirocinio scolastico ed esame nazionale; pertanto, senza la certificazione dell'autorità rumena, non sarebbe stato possibile effettuare il confronto tra le competenze acquisite all'estero e quelle richieste in Italia. Ha inoltre dedotto che tale documentazione avrebbe dovuto essere prodotta con l'istanza o comunque spontaneamente appena acquisita e che il diniego riguardava l'assenza di un requisito sostanziale, non un mero adempimento formale. L'interessata ha resistito, deducendo di avere prodotto nel giudizio di primo grado il certificato rilasciato dal competente Ministero rumeno, attestante il valore abilitante del percorso e le materie insegnabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha rilevato che l'appellata aveva depositato il certificato dell'autorità rumena attestante il valore abilitante del percorso formativo e le materie che poteva insegnare, cioè proprio il documento ritenuto indispensabile dal Ministero per procedere al riconoscimento. Tale circostanza ha confermato che l'Amministrazione, di fronte a una carenza istruttoria integrabile e dipendente dall'attività di un'autorità straniera, aveva assegnato un termine eccessivamente breve per completare la domanda. La condotta è stata quindi ritenuta illegittima, anche in relazione ai doveri di collaborazione e buona fede e al principio del soccorso istruttorio. Il giudice ha precisato che l'intervenuta integrazione documentale non determina automaticamente il riconoscimento del titolo: il Ministero dovrà effettuare la concreta valutazione comparativa del titolo estero sulla base della documentazione acquisita. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali
Il giudice richiama la direttiva nel rilevare che essa non menziona espressamente l'obbligo di apostille, ma la decisione si fonda principalmente sull'illegittimità del termine eccessivamente breve assegnato per integrare la documentazione necessaria.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
È richiamata con riferimento all'apostille richiesta dal Ministero per i documenti formati all'estero; il testo non indica una specifica interpretazione decisiva ulteriore.
Massime di principio
- Quando, nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l'Amministrazione rileva una carenza documentale integrabile e il documento richiesto deve essere rilasciato da un'autorità straniera, l'assegnazione di un termine eccessivamente breve per produrlo viola i doveri di collaborazione e buona fede e il principio del soccorso istruttorio.
- L'Amministrazione non può respingere una domanda di riconoscimento senza considerare la documentazione integrativa tempestivamente prodotta dall'interessato né le richieste di proroga connesse ai tempi necessari per ottenere documenti da un'autorità estera.
- L'acquisizione del certificato dell'autorità competente dello Stato d'origine, attestante il valore abilitante del percorso formativo e le materie insegnabili, consente all'Amministrazione di svolgere la valutazione comparativa, ma non comporta automaticamente il riconoscimento del titolo: resta necessario l'esame concreto dell'equivalenza delle competenze.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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