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Ordinanza

Ordinanza n. 491/2026 - Napoli, Sezione 7

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari, dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) concessa dal Comune di Trentola Ducenta e ARPA Campania per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia di Cellnex Italia spa e Wind Tre spa nel Comune di Trentola Ducenta alla via Bovaro 52/A, e di ogni altro atto presupposto, in particolare ogni parere o ogni altro nulla osta rilasciato dalle Amministrazioni resistenti, ove esistenti, nonché ogni atto di controparte quali il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da WIND TRE S.P.A. il 26\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO del Regolamento comunale per l’installazione ed esercizio delle stazioni radio base per telefonia mobile di Trentola Ducenta - approvato con Deliberazione C.C. n.9 del 9.1.2013 - in parte qua, cioè relativamente agli artt. 4-5, laddove vietano l’installazione degli impianti di tlc “nelle aree sensibili così come definite dall’art.5, e nelle immediate vicinanze delle stesse”; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile in un immobile sito nel Comune di Trentola Ducenta, con relativi atti presupposti e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari o residenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, chiedendone la sospensione e l'annullamento, nonché la rimozione dell'impianto e la riduzione in pristino. È stata dedotta, tra l'altro, l'illegittimità del procedimento per omessa pubblicità dell'istanza, mancata indizione della conferenza di servizi, mancata acquisizione dell'autorizzazione sismica e carenze relative all'immobile sul quale è stata installata l'antenna, ritenuto non ultimato e privo di collaudo e agibilità. I resistenti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione. Wind Tre S.p.A. ha inoltre proposto ricorso incidentale contro gli artt. 4 e 5 del regolamento comunale per l'installazione delle stazioni radio base, nella parte in cui vietano l'installazione nelle aree sensibili e nelle immediate vicinanze.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prima facie favorevole la prognosi del ricorso anche senza esaminare le censure relative al regolamento comunale oggetto del ricorso incidentale. L'eccezione di tardività è stata ritenuta non accoglibile, poiché l'installazione del palo dell'antenna risultava avvenuta il 7 novembre 2025 e i precedenti lavori preparatori non erano inequivocabilmente riferibili all'impianto. Il Collegio ha rilevato come incontestata l'omessa pubblicità dell'istanza, prescritta dalla disciplina applicabile ratione temporis, escludendo la possibilità di sanare tale omissione mediante l'art. 21-octies l. 241/1990 e ritenendo non valorizzabile, a tal fine, la normativa sopravvenuta di cui alla l. 182/2025. Ha inoltre rilevato che non risultava indetta la conferenza di servizi, con conseguente inconfigurabilità del silenzio-assenso, né risultava acquisita l'autorizzazione sismica; ha infine considerato le carenze relative all'ultimazione, al collaudo e all'agibilità dell'immobile. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati e imposto l'immediato spegnimento dell'impianto. La trattazione di merito è stata fissata al 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 44 ss. d.lgs. 259/2003

    La disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche applicabile al procedimento autorizzatorio per la realizzazione dell'infrastruttura di telefonia mobile.

  • art. 55 c.p.a.

    Fondamento processuale della domanda cautelare e del potere del TAR di adottare la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Secondo l'orientamento richiamato dal TAR, non è applicabile all'omissione degli obblighi di pubblicità previsti per il procedimento autorizzatorio relativo all'impianto.

  • l. 182/2025

    La normativa sopravvenuta in materia non può essere valorizzata per sanare l'omissione degli obblighi di pubblicità verificatasi nel procedimento disciplinato dalla normativa previgente.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile non è tardiva quando la piena conoscenza dell'intervento può essere collegata con certezza all'installazione del palo o dell'impianto, mentre precedenti lavori preparatori non inequivocamente riferibili all'opera non fanno decorrere il termine di impugnazione.
  • L'omissione della pubblicità dell'istanza, quando essa sia prescritta dalla disciplina applicabile ratione temporis come requisito di legittimità del procedimento autorizzatorio, costituisce un vizio non sanabile mediante l'art. 21-octies l. 241/1990.
  • In assenza di indizione della conferenza di servizi prevista dalla disciplina applicabile, non può configurarsi il silenzio-assenso sul procedimento autorizzatorio per la realizzazione dell'impianto.
  • La sospensione cautelare degli atti autorizzatori può comportare, quale misura consequenziale necessaria a rendere effettiva la tutela, l'obbligo immediato di spegnimento dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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