Sentenza del 09/11/2020 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di contestazione ai sensi dell'art. 8 co. 2 D.L. 16/2012 per aver dedotto costi fittizi relativamente a tre fatture (n. 46/2006 e nn. 3 e 35/2007) emesse da V.R. Srl ed E.C. Srl ritenute relative a operazioni inesistenti nell'ambito dell'indagine denominata 'Off-Road', per un totale di euro 70.000,00. L'Amministrazione riteneva le fatture fittizie e mirava a ritenere responsabili i soci e il liquidatore della società estinta.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento del ricorso tributario. Il giudice ha ritenuto che il contribuente ha fornito adeguati riscontri documentali sull'effettività delle prestazioni, compresa prova di pagamento (assegno circolare) per le fatture del 2007, e che non sussistono elementi probatori, gravi, precisi e concordanti, che dimostrino l'incongruità o l'inesistenza delle operazioni. Ha inoltre considerato rilevante l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante e altre decisioni penali/tributarie che indeboliscono il quadro indiziario dell'Ufficio. Sono state compensate integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
D.L. 16/2012
Norma utilizzata per l'emissione dell'avviso di contestazione; contestazione fondata su elementi indiziari che il giudice ha ritenuto non sufficienti per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
DPR 602/1973
Richiamata con riferimento alla responsabilità dei soci: la responsabilità dei soci è invocabile nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, come previsto dall'art. 2495 c.c.
Codice Civile
Richiama i limiti della responsabilità dei soci dopo liquidazione: la responsabilità è commisurata a quanto riscosso in liquidazione salvo diverse pendenze di responsabilità.
D.Lgs. 74/2000
Norma penale richiamata per il procedimento penale (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti); l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato è stata valutata come indice rilevante a favore del contribuente.
Codice di Procedura Penale
Art. 331 c.p.p. richiamato in ordine all'obbligo di denuncia e al raddoppio dei termini di accertamento; art. 654 c.p.p. (assenza di vincolo del giudicato penale sul giudice tributario) rilevato nel confronto tra giudizi penale e tributario.
Circolare Ministero Finanze
Richiamata per la valutazione dell'efficacia del giudicato penale nel processo tributario e per le limitazioni probatorie che possono incidere sul confronto tra giudizi.
D.lgs. n.6/2003
riforma del diritto societario
Richiamata per spiegare gli effetti successori alla cancellazione della società e i limiti della responsabilità dei soci dopo la liquidazione.
Massime di principio
- Per contestare fatture come inesistenti l'Amministrazione deve fornire un quadro indiziario grave, preciso e concordante; semplici presunzioni o generiche segnalazioni non sono sufficienti.
- La prova dell'effettivo svolgimento della prestazione (documentazione, pagamenti tracciabili come bonifici o assegni circolari) indebolisce significativamente le contestazioni fiscali basate su presunzioni di fittizietà.
- L'archiviazione del procedimento penale per gli stessi fatti non vincola il giudice tributario, ma costituisce un elemento rilevante che può incidere negativamente sulla solidità del quadro indiziario dell'Ufficio.
- La responsabilità dei soci dopo la liquidazione è limitata alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; l'Amministrazione deve dimostrare l'inattendibilità del bilancio e l'effettiva disponibilità di somme ai soci per estendere la responsabilità.
- Dichiarazioni rilasciate in ambito mediatico non possono sostituire prove contabili e documentali nell'accertamento tributario.
- Il raddoppio dei termini d'accertamento legato all'obbligo di denuncia penale richiede un esame circostanziato; l'esito penale negativo non è automaticamente decisivo ma va valutato nel quadro probatorio complessivo.
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