Sentenza del 20/01/2017 n. 1518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti formali e contenutistici necessari. Non è quindi entrata nel merito della questione relativa all'estensione alle sanzioni dell'inammissibilità della definizione della lite. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Liguria che aveva ritenuto che l'inammissibilità della domanda di definizione della lite pendente relativamente al tributo si estendesse anche alle sanzioni. Tuttavia, nel ricorso non hanno indicato alcuno specifico motivo tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., né hanno formulato il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve denunciare uno specifico vizio tra quelli tassativamente previsti dalla norma; semplici critiche alla sentenza, prive dell'inquadramento in uno dei motivi legali, non sono sufficienti.
Art. 366-bis c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo
Per le sentenze soggette ratione temporis alla norma, il motivo doveva concludersi con un quesito di diritto oppure, in caso di vizio motivazionale, con un momento di sintesi chiaro e autonomo. La loro omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, n. 3
La norma è richiamata in relazione al calcolo delle sanzioni applicabili nella definizione delle liti fiscali; la Corte di cassazione non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: occorre indicare con precisione quale motivo previsto dall'art. 360 c.p.c. viene denunciato.
- Quando è applicabile una disciplina che richiede quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro omissione costituisce un vizio formale autonomo e può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Il giudice di legittimità non riesamina normalmente i fatti né corregge argomentazioni generiche: il ricorso deve collegare chiaramente la violazione denunciata alla specifica statuizione impugnata.
- Anche una possibile questione sostanziale fondata può non essere esaminata se il ricorso è strutturato in modo non conforme ai requisiti processuali.
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