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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14037/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore che aveva assistito più soggetti in un giudizio civile concluso con conciliazione. In un atto di incarico sottoscritto dai clienti era previsto, oltre al compenso liquidato dal giudice, un ulteriore importo pari al 10% del valore ottenuto o, in caso di transazione, del valore transatto per ciascun firmatario. Il tribunale ha ritenuto nulla tale pattuizione nella parte in cui configurava un patto di quota lite, e ha quindi rideterminato il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, liquidando un compenso unico per l’attività difensiva complessivamente svolta e negando ulteriori maggiorazioni percentuali per la difesa di più parti, in ragione della semplicità delle questioni trattate. La parte assistita ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e di varie norme codicistiche e costituzionali, sostenendo che il compenso dovesse essere determinato unitariamente e poi ripartito pro quota tra gli assistiti; con il secondo ha censurato il mancato effetto liberatorio di un’offerta di pagamento ex art. 1220 c.c. di euro 2.000, assumendo che tale somma fosse superiore alla quota effettivamente dovuta da lei se il compenso fosse stato calcolato pro quota.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il compenso del difensore, in presenza di una prestazione professionale sostanzialmente unica resa in favore di più assistiti con medesima posizione processuale, è unico e l’obbligazione è solidale, salvo diversa previsione di legge o del titolo; pertanto il creditore può pretendere da ciascun obbligato l’intero importo liquidato, fermo il regresso interno. È stata inoltre confermata la nullità della clausola che attribuiva al difensore una quota percentuale del risultato, con conseguente applicazione dei parametri tabellari. Quanto all’offerta di pagamento, la Corte ha rilevato che essa non poteva estinguere il debito perché inferiore a quanto dovuto. Poiché il ricorso è stato deciso in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento delle spese, di una somma in favore della Cassa delle ammende e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    La maggiorazione per la difesa di più parti è facoltativa e può essere negata quando, nel concreto, manchino specifiche questioni di fatto o di diritto tali da giustificarla.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come fondamento per una diversa liquidazione del compenso.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a mutare la qualificazione dell’obbligazione professionale.

  • art. 1220 c.c.

    L’offerta di pagamento non estingue il debito se è inferiore all’importo effettivamente dovuto.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, senza incidere sull’esito della liquidazione del compenso.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, con condanna anche in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito in coerenza con la proposta del consigliere delegato, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 3.

  • art. 1294 c.c.

    Se più debitori sono tenuti alla medesima prestazione, l’obbligazione si presume solidale salvo che legge o titolo dispongano diversamente.

  • art. 1299 c.c.

    Il debitore che paga può agire in regresso verso gli altri coobbligati.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato in via analogica per evidenziare la comunanza di interessi e l’identità delle questioni affrontate dai difensori di più parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un avvocato svolge un’attività difensiva sostanzialmente unitaria nell’interesse di più clienti con identica posizione processuale, il compenso va considerato unico; il credito del professionista verso i singoli assistiti è, salvo diversa pattuizione valida o diversa previsione di legge, azionabile in via solidale.
  • La clausola che prevede in favore del difensore una percentuale sul risultato conseguito dal cliente, se integra un patto di quota lite, è nulla nella parte incompatibile con il sistema e non può fondare la liquidazione del compenso.
  • La maggiorazione prevista dai parametri forensi per la difesa di più parti non è automatica: richiede una verifica concreta della complessità dell’attività e delle specifiche questioni trattate.
  • L’offerta di pagamento ha effetto liberatorio solo se copre l’intero importo dovuto; un’offerta inferiore non estingue l’obbligazione.
  • Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste per il ricorso manifestamente infondato, oltre agli ordinari oneri di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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