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Sentenza

Sentenza n. 951/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. 29 del 22 febbraio 2022, recante interpretazione autentica dei capitoli 12 e 13 del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione regionale sostenendo che essa, adottata dopo una precedente sentenza del TAR Marche relativa all'interpretazione dei limiti localizzativi e dei parametri del Piano regionale dei rifiuti, avesse recepito l'interpretazione sostenuta dalla società controinteressata e inciso sulla disciplina applicabile all'ampliamento del polo impiantistico di Relluce. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 7 l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e sviamento; carenza di potere, difetto di attribuzione o incompetenza; in subordine, violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, sviamento e violazione della normativa statutaria e regionale sulle competenze e sul procedimento. La Regione e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la deliberazione non fosse immediatamente lesiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L'interesse demolitorio del Comune avrebbe potuto collegarsi soltanto al provvedimento autorizzatorio unico concretamente lesivo, non alla deliberazione interpretativa considerata isolatamente. Il Comune non ha dimostrato che la deliberazione regionale avesse inciso sulla nuova richiesta autorizzatoria relativa al sito di Relluce. In particolare, il provvedimento autorizzatorio unico del progetto, oggetto di separati ricorsi, era stato rilasciato senza considerare l'interpretazione contenuta nella deliberazione impugnata; nei giudizi relativi all'autorizzazione non era stato dedotto che essa fosse stata resa possibile dall'atto interpretativo regionale, né quest'ultimo era stato impugnato congiuntamente quale atto presupposto. L'autorizzazione era inoltre contestata per profili autonomi. Pertanto, non sussisteva un rapporto di presupposizione necessaria e vincolante tra la deliberazione interpretativa e l'autorizzazione, sicché l'eventuale illegittimità della prima non avrebbe prodotto l'effetto caducante sulla seconda. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della deliberazione regionale; il giudice non esamina il motivo nel merito, avendo definito il giudizio per carenza di interesse.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non procede alla relativa valutazione sostanziale per la declaratoria di inammissibilità.

  • Legge statutaria Regione Marche 8 marzo 2005, n. 1

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza di potere, difetto di attribuzione o incompetenza; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • l.r. Marche n. 46/1992, art. 7

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure relative alle competenze e alla tipicità dell'atto; il giudice non si pronuncia sul merito.

  • l.r. Marche n. 24/2009, art. 5

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri della censura di carenza di potere o incompetenza; la questione resta assorbita dalla declaratoria processuale.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto generale o interpretativo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale collegato a una lesione direttamente derivante dall'atto; quando la lesione si realizza attraverso un successivo provvedimento applicativo, quest'ultimo costituisce il necessario termine di riferimento dell'interesse demolitorio.
  • La mera affermazione che un atto interpretativo possa favorire il rilascio di una futura autorizzazione non dimostra l'interesse a ricorrere se non viene provato che l'atto abbia effettivamente inciso sul procedimento autorizzatorio concreto.
  • Non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria e vincolante tra un atto interpretativo della disciplina pianificatoria e un successivo provvedimento autorizzatorio quando quest'ultimo è stato adottato senza considerare l'interpretazione contestata ed è autonomamente impugnabile per vizi propri.
  • L'eventuale illegittimità dell'atto presupposto non determina l'effetto caducante sul provvedimento successivo in assenza di un nesso di presupposizione necessaria e vincolante tra i due atti.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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