Regolamento (UE) 2024/1004
Regolamento delegato (UE) 2024/1004 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato istituisce il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari, in attuazione dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625. La misura risponde all’esigenza di garantire uniformità, qualità e affidabilità dei metodi analitici impiegati nei controlli ufficiali nel settore degli alimenti. Il testo sottolinea in particolare il ruolo del laboratorio nel favorire criteri armonizzati di campionamento e analisi per additivi e aromi alimentari e nel sostenere i laboratori ufficiali per gli enzimi alimentari. Non introduce obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma struttura il sistema dei controlli ufficiali a livello UE.
Istituzione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica nel quadro dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e riguarda il settore dei miglioratori alimentari, intesi come additivi alimentari, enzimi alimentari e aromi alimentari. Il regolamento ha portata generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina direttamente operatori, autorizzazioni o controlli specifici, ma istituisce un’infrastruttura tecnica di supporto per i laboratori ufficiali e per l’armonizzazione dei metodi analitici. È rilevante, in particolare, per i campionamenti, i metodi di analisi e la raccolta di dati su additivi e aromi alimentari, nonché per il supporto ai laboratori ufficiali nel settore degli enzimi alimentari.
Istituzione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari
Il regolamento delegato (UE) 2024/1004 della Commissione istituisce un laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. La misura si colloca nel sistema dei controlli ufficiali in materia alimentare e mira a rafforzare l’uniformità e l’affidabilità dei metodi analitici utilizzati a livello nazionale e unionale.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che i miglioratori alimentari comprendono additivi alimentari, enzimi alimentari e aromi alimentari, ossia sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti per fini tecnologici od organolettici. L’uso di tali sostanze è soggetto alla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. Inoltre, il regolamento richiama l’esigenza di controlli ufficiali efficaci per verificare la conformità alla normativa alimentare e di sicurezza alimentare, nonché le esigenze di monitoraggio richiamate dalla raccomandazione (UE) 2023/965 in materia di assunzione di additivi e aromi alimentari.
Ragioni dell’istituzione del laboratorio
Il regolamento spiega che, ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625, un laboratorio di riferimento dell’Unione deve essere istituito quando vi sia una necessità riconosciuta di promuovere pratiche uniformi nello sviluppo o nell’utilizzo di metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati. Nel settore dei miglioratori alimentari, tale necessità è individuata nella necessità di garantire qualità, uniformità e affidabilità dei metodi e dei risultati, soprattutto per la raccolta di dati su additivi e aromi alimentari e per il supporto tecnico ai laboratori ufficiali nel settore degli enzimi alimentari.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 si limita a istituire il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari. Il regolamento non dettaglia ulteriori compiti operativi, finanziari o organizzativi del laboratorio nel testo fornito, ma la funzione emerge chiaramente dai considerando: armonizzare criteri di campionamento e metodi analitici, sostenere i laboratori ufficiali e contribuire all’efficacia dei controlli ufficiali nell’Unione.
Ambito materiale e raccordo con la normativa UE richiamata
Il campo materiale riguarda gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari. Il testo richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1331/2008, sulla procedura uniforme di autorizzazione;
- il regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari;
- il regolamento (CE) n. 1334/2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
- il regolamento (UE) 2017/625, quale base giuridica dei controlli ufficiali;
- la raccomandazione (UE) 2023/965, sulla metodologia di monitoraggio dell’assunzione di additivi e aromi alimentari.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena efficacia: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Valutazione operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti il regolamento ha rilievo soprattutto sistemico e organizzativo: non impone nuovi obblighi diretti agli operatori economici, ma rafforza la struttura dei controlli ufficiali nel settore dei miglioratori alimentari. Il suo effetto pratico è quello di contribuire alla standardizzazione dei metodi analitici e alla qualità dei dati raccolti, con potenziali riflessi sui processi di verifica della conformità di additivi, enzimi e aromi alimentari nelle filiere interessate.
Disposizioni principali
Istituzione del laboratorio di riferimento
L’articolo 1 istituisce il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari, in applicazione dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.
Finalità tecnica e coordinamento dei controlli
Dai considerando emerge che il laboratorio è istituito per promuovere pratiche uniformi nello sviluppo e nell’uso dei metodi di analisi, prova e diagnosi dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, quando l’efficacia dei controlli ufficiali dipende dalla qualità e dall’affidabilità dei risultati.
Ambito materiale dei miglioratori alimentari
Il regolamento si riferisce ai miglioratori alimentari intesi come additivi alimentari, enzimi alimentari e aromi alimentari, sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti per uno scopo tecnologico od organolettico. Richiama la procedura uniforme di autorizzazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 e il quadro di riferimento dei regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008.
Data di entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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