Sentenza n. 37/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 21/2025 del 20.03.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 144/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro che avevano riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Campobasso, confermata sul capo sostanziale dalla Corte d'Appello di Campobasso, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La sentenza di primo grado era stata appellata soltanto quanto alla compensazione delle spese processuali; la Corte d'Appello aveva riformato quel capo, riconoscendo le spese di entrambi i gradi. Il ricorso di ottemperanza riguarda invece esclusivamente l'esecuzione del beneficio economico, non le statuizioni sulle spese. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione al Ministero mediante copia conforme trasmessa via PEC e l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado relativi al beneficio economico, non essendo stati impugnati, nonché il passaggio in giudicato della sentenza d'appello. Ha ritenuto regolare la notificazione al Ministero della sentenza d'appello in copia conforme via PEC, precisando che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre affermato che le sentenze del giudice ordinario recanti obblighi ineseguiti della pubblica amministrazione possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, le ha ordinato di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente o altro strumento equipollente per gli anni indicati, attribuendo l'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario recanti obblighi a carico della pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
Dopo le modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, non è richiesta la spedizione della sentenza in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto, insieme alle successive modifiche, la disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamata dal TAR.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicata dal TAR alla notificazione del titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi ineseguiti posti a carico di una pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando una sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto su un capo distinto, i capi non impugnati acquistano autonomamente efficacia di giudicato e possono costituire oggetto di ottemperanza.
- Per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c. novellato.
- In presenza di un obbligo pecuniario o di altra prestazione puntualmente determinato dal giudicato e di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine ultimativo e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
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