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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 3028 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRAP - Attività artistica di giornalista e presentatrice - Corresponsione compensi a società organizzatrici o di management - Accertamento presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. La contribuente svolgeva attività artistica di giornalista e presentatrice di programmi televisivi ed eventi e corrispondeva compensi a società organizzatrici o di management. È stato contestato che tali pagamenti potessero dimostrare l’esistenza di una struttura organizzata autonoma rilevante ai fini dell’imposta.

La decisione

La pretesa IRAP è stata ritenuta non fondata. L’attività artistica e professionale svolta dalla contribuente è stata considerata, per le sue caratteristiche, insuscettibile di integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione. I compensi corrisposti a società organizzatrici o di management, in quanto funzionali alla gestione o alla promozione dell’attività, non sono stati ritenuti sufficienti, da soli, a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione soggetta a IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L’IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi. Nel caso esaminato, tale requisito non è stato ritenuto sussistente.

Massime di principio

  • Per i professionisti e gli artisti, l’IRAP non è automaticamente dovuta in ragione dell’attività esercitata o dell’entità dei compensi percepiti: occorre verificare concretamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
  • Il ricorso a società di management, organizzatori di eventi o soggetti esterni per servizi connessi all’attività professionale non dimostra necessariamente l’esistenza di una struttura organizzativa propria del contribuente.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla disponibilità, da parte del professionista, di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, personale dipendente o collaboratori stabilmente inseriti nell’attività e una struttura autonoma significativa.
  • Quando l’attività è prevalentemente personale e artistica, l’organizzazione esterna utilizzata per ottenere incarichi o gestire eventi può costituire un supporto all’attività, non un’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
  • La conclusione va comunque verificata caso per caso sulla base delle modalità concrete di svolgimento dell’attività e della natura dei compensi corrisposti.

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