Circolare numero 108 del 7-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come determinare il montante contributivo maturato al 31 dicembre 1995 per gli assicurati con contribuzione in più gestioni e per i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, precisando il criterio dei conteggi separati per ciascuna gestione. Definisce inoltre le condizioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, la rilevanza dell’anzianità contributiva di 15 anni con almeno 5 nel contributivo, l’irrilevanza delle domande tardive per chi aveva già 18 anni al 31 dicembre 1995, il massimale contributivo 2002, il coefficiente di rivalutazione e la irrevocabilità dell’opzione. Include anche indicazioni operative su riscatti, procedure e acconti, oltre a esempi di calcolo.
Criteri di determinazione del montante contributivo al 31 dicembre 1995 per assicurati con contribuzione in più gestioni e per lavoratori parasubordinati; chiarimenti sull’opzione per il sistema contributivo
Criteri di determinazione del montante contributivo e opzione per il sistema contributivo
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, con particolare riguardo ai casi in cui l’assicurato abbia contribuzione in più gestioni e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. Vengono inoltre ribadite le condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia, i criteri di calcolo del montante, il massimale contributivo per il 2002 e alcune indicazioni operative per le sedi.
Ambito di applicazione e richiami precedenti
La circolare si colloca nel solco delle istruzioni già fornite con la circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 e con i successivi messaggi n. 318 del 5 dicembre 2001 e n. 51 del 6 febbraio 2002. Le riserve interpretative già formulate riguardavano, in particolare, gli assicurati con contribuzione in più gestioni previdenziali e i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché la posizione degli assicurati che avessero esercitato l’opzione dopo il 1° ottobre 2001.
Assicurati con contribuzione in più gestioni assicurative
Per gli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il montante contributivo individuale deve essere determinato mediante conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio, per esigenze di armonizzazione, si applica sia ai rapporti tra gestioni dei lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi, sia ai rapporti tra gestione dei dipendenti e gestioni esclusive o sostitutive, a condizione che non sia intervenuta ricongiunzione e che la normativa consenta il cumulo dei periodi assicurativi, richiamandosi in particolare l’articolo 16 della legge n. 233/1990 e la totalizzazione di cui all’articolo 71 della legge n. 388/2000.
Ai fini del montante maturato al 31 dicembre 1995, per ogni gestione si applicano le regole della circolare n. 181/2001, punto 2.1, relativamente ai periodi di contribuzione accreditata in ciascuna gestione. Il montante complessivo è dato dalla somma dei montanti delle singole gestioni, da rivalutare fino alla decorrenza della pensione. Per i periodi successivi al 1995 si applicano invece le istruzioni del punto 2.2 della medesima circolare.
Per l’accertamento dell’anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 1995, nei casi in cui l’assicurato possa far valere contribuzione nell’AGO dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, occorre considerare l’anzianità complessiva maturata entro tale data, computando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente, secondo quanto già indicato dalla circolare n. 180 del 14 settembre 1996.
Resta fermo che le domande presentate dopo il 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. Quanto alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 388/2000, i criteri operativi saranno successivamente emanati con i decreti attuativi previsti.
Lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata
Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, che possano far valere contribuzione anche nell’AGO o in altro fondo o gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente contribuzione nella Gestione Separata, il Ministero ha chiarito che essi possono chiedere, nell’ambito della gestione separata, il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/1996.
Tale facoltà è subordinata al possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo l’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355. La circolare precisa inoltre che i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 sono esclusi da tale facoltà, salvo che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
Per evitare penalizzazioni, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, si applicano le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza. Per i periodi successivi al 1995 valgono le regole generali già richiamate. Inoltre, per la Gestione Separata l’aliquota di computo era pari al 10% per i periodi iniziali; dal 1° gennaio 1998 le aliquote sono state elevate, per i soggetti non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, al 12,50% per il biennio 1998/1999, al 14,50% per il biennio 2000/2001 e al 15,50% dal 1° gennaio 2002.
Anche per gli iscritti alla Gestione Separata, le domande di opzione presentate dopo il 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. Al contrario, coloro che hanno esercitato l’opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, indipendentemente dal fatto che al 31 dicembre 1995 avessero meno o almeno 18 anni di contribuzione.
Requisiti per la pensione di vecchiaia e opzioni esercitate dopo il 1° ottobre 2001
La circolare chiarisce che per gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, che abbiano esercitato l’opzione dopo il 1° ottobre 2001, la condizione sufficiente per accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo è il possesso di almeno 15 anni di anzianità contributiva complessiva, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995, sempre che ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla normativa.
In tal modo viene sciolta la riserva contenuta nel punto 5 della circolare n. 181/2001. Lo stesso criterio si applica anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata.
Aliquote medie di calcolo per il periodo 1992-2001
Per le opzioni esercitate nel corso del 2002, la circolare indica le aliquote contributive medie del decennio 1992/2001 da utilizzare nel calcolo del montante. In particolare, risultano:
- FPLD: 30,37%;
- artigiani: 15,22%;
- commercianti: 15,41%;
- CD-CM: 17,30%.
Per i fondi speciali, le aliquote medie indicate sono:
- Trasporti: 30,37%;
- Elettrici: 30,18%;
- Telefonici: 26,40%;
- Volo: 30,37%;
- Dazio: 27,22%.
Massimale contributivo per il 2002
Per gli assicurati che esercitano l’opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data dell’opzione si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2002, il massimale è fissato in 78.507,00 euro annui, pari a 6.542,25 euro mensili e 1.509,75 euro settimanali.
Rivalutazione del montante individuale
Per le pensioni da liquidare con decorrenza nel corso del 2002, il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 deve essere rivalutato con il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781, in applicazione dell’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Irrevocabilità dell’opzione e schemi di calcolo
Ai sensi dell’articolo 69, comma 6, della legge n. 388/2000, l’ente previdenziale rilascia, su richiesta, due schemi di calcolo della pensione, uno con il sistema contributivo e uno con il sistema retributivo, così da consentire all’interessato una scelta informata. Le sedi sono invitate a rilasciare tali schemi con immediatezza. La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
Riscatti collocati dopo il 31 dicembre 1995
La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 162 del 19 luglio 1997 in materia di riscatti disciplinati dal decreto legislativo n. 184/1997. Per i periodi da riscattare collocati dopo il 31 dicembre 1995, se la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo perché l’anzianità a tale data è inferiore a 18 anni, l’onere non è più determinato con riserva matematica ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto nella gestione interessata.
La retribuzione posta a base di calcolo dell’onere viene accreditata sulla posizione assicurativa dell’iscritto in corrispondenza temporale dei periodi riscattati. Ai fini pensionistici, la rivalutazione del montante individuale decorre dalla data della domanda di riscatto e si effettua al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione dell’anno di presentazione. Tali criteri valgono per i casi di riscatto in cui, ai fini del calcolo dell’onere, trova applicazione l’articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Aggiornamento delle procedure informatiche
Le procedure di liquidazione e ricostituzione delle pensioni, nonché la procedura CARPE, risultano in aggiornamento per consentire l’acquisizione dei dati necessari al calcolo contributivo nei casi di contribuzione versata in diverse gestioni. In attesa del completamento degli aggiornamenti, le sedi possono corrispondere acconti ai richiedenti, determinando gli importi con l’opzione 3 della procedura CARPE (PGM5940) e acquisendo separatamente le contribuzioni delle singole gestioni.
La circolare ricorda inoltre che, per i soggetti che non hanno compiuto 65 anni, il diritto alla pensione contributiva richiede che l’importo sia almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale. In allegato sono riportati esempi di calcolo relativi a diverse combinazioni di gestioni e contribuzioni.
Punti principali
Montante contributivo per assicurati con più gestioni
Per chi vanta contribuzione in più gestioni assicurative, il montante individuale al 31 dicembre 1995 va determinato con conteggi separati per ciascuna gestione. Il montante complessivo è dato dalla somma dei singoli montanti maturati nelle diverse gestioni, da rivalutare poi fino alla liquidazione della pensione. Per i periodi successivi al 1995 si applicano le istruzioni della circolare n. 181/2001, punto 2.2.
Lavoratori parasubordinati e Gestione Separata
I parasubordinati iscritti alla Gestione Separata che abbiano contribuzione anche nell’AGO o in altre gestioni al 31 dicembre 1995 possono chiedere, nell’ambito della Gestione Separata, il computo dei contributi ai fini del diritto e della misura della pensione. Per i periodi anteriori al 1996, il montante individuale deve essere determinato con le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza; per i periodi dal 1996 in avanti valgono le regole della circolare n. 181/2001, punto 2.2.
Requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per gli assicurati con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è sufficiente avere un’anzianità complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995, per accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge. La riserva contenuta nella circolare n. 181/2001 viene così sciolta anche per i parasubordinati della Gestione Separata.
Domande tardive e soggetti con almeno 18 anni al 31 dicembre 1995
Le domande di opzione presentate dopo il 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. Per chi ha esercitato l’opzione entro il 1° ottobre 2001 resta invece possibile la liquidazione con le sole regole del sistema contributivo, sia per gli assicurati con meno di 18 anni sia per quelli con almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
Aliquote medie di riferimento per il 1992-2001
Per le opzioni esercitate nel 2002, la circolare indica le aliquote contributive medie del decennio 1992/2001 da usare nel calcolo del montante: FPLD 30,37%, artigiani 15,22%, commercianti 15,41%, CD-CM 17,30%. Per alcuni fondi speciali sono riportate le seguenti aliquote medie: Trasporti 30,37%, Elettrici 30,18%, Telefonici 26,40%, Volo 30,37%, Dazio 27,22%.
Massimale contributivo 2002 e rivalutazione del montante
Per i soggetti che optano per il contributivo, sui contributi e sulle quote di pensione successive all’opzione si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995. Per l’anno 2002 il massimale è pari a 78.507,00 euro annui, 6.542,25 euro mensili e 1.509,75 euro settimanali. Le pensioni con decorrenza nel 2002 devono inoltre applicare al montante maturato al 31 dicembre 2000 il coefficiente di rivalutazione 2001 pari a 1,047781.
Irrevocabilità dell’opzione
L’ente previdenziale rilascia, su richiesta degli interessati, due schemi di calcolo della pensione, uno con sistema contributivo e uno con sistema retributivo, al fine di consentire una scelta consapevole. Una volta esercitata, la facoltà di opzione è irrevocabile.
Riscatti dopo il 31 dicembre 1995
Per i periodi da riscattare collocati dopo il 31 dicembre 1995, quando la relativa quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo, l’onere non è più determinato con riserva matematica ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto. La rivalutazione del montante ha effetto dalla data della domanda di riscatto e si effettua al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo l’anno della domanda.
Procedure operative e acconti
Le procedure di liquidazione e ricostituzione delle pensioni e la procedura CARPE risultano in aggiornamento per acquisire i dati necessari al calcolo contributivo nelle ipotesi di contribuzione in diverse gestioni. In attesa del rilascio degli aggiornamenti, le sedi possono erogare acconti, determinando gli importi con l’opzione 3 della procedura CARPE (PGM5940) e acquisendo separatamente le contribuzioni delle singole gestioni. Se l’interessato non ha compiuto 65 anni, per il diritto alla pensione contributiva l’importo deve essere almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale.
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