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Circolare

Circolare numero 107 del 6-6-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 62/2001, come rettificata dal d.l. n. 99/2001 convertito in legge n. 198/2001, in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici delle aziende editoriali. La nuova disciplina innalza i requisiti contributivi, riconosce un incremento convenzionale di 3 anni con limite massimo di 35 anni di anzianità contributiva e conferma alcune regole procedurali su domanda, decorrenza, incompatibilità e istruttoria. Sono inoltre richiamate le ipotesi transitorie, i destinatari, le modalità di calcolo della pensione e gli oneri a carico della gestione speciale.

Pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali

Pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali

La circolare esamina il nuovo regime del prepensionamento dei dipendenti poligrafici delle aziende editoriali, come modificato dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, e dal decreto legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n. 198. L'intervento normativo ridefinisce i requisiti contributivi, le modalità di calcolo del trattamento e alcune regole procedurali, mantenendo ferma parte della disciplina previgente solo per specifiche fattispecie transitorie.

Quadro normativo di riferimento

In origine l'articolo 37 della legge n. 416/1981 richiedeva, ai fini del prepensionamento, almeno 30 anni di contribuzione, incrementati di 5 anni, con un limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva riconoscibile. L'articolo 14 della legge n. 62/2001, come rettificato dal d.l. n. 99/2001, sostituisce tale disciplina, innalzando il requisito contributivo da far valere nell'assicurazione generale obbligatoria e introducendo un incremento convenzionale più contenuto.

Requisiti contributivi e modalità di calcolo

La nuova norma prevede che, entro il limite delle unità autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i lavoratori debbano avere almeno 384 contributi mensili oppure 1664 contributi settimanali, secondo le tabelle A e B allegate al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni.

Il trattamento di pensionamento anticipato è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva posseduta, aumentata di un periodo pari a 3 anni interi. Tale anzianità riconosciuta non può comunque superare 35 anni. Poiché la norma richiede un minimo di 384 contributi mensili o 1664 contributi settimanali, la massima anzianità utile al calcolo è pari a 420 contributi mensili o 1820 contributi settimanali. Ai fini del perfezionamento del requisito devono essere considerati tutti i contributi accreditati, compresi quelli figurativi, volontari o da riscatto; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento straordinario di integrazione salariale sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini pensionistici.

Ambito di applicazione e disciplina transitoria

Le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti anticipati di pensione autorizzati con decreti ministeriali che contengano un esplicito riferimento all'articolo 14 della legge n. 62/2001.

Resta tuttavia applicabile la disciplina previgente dell'articolo 37, comma 1, lettera a), e comma 2, nella formulazione anteriore alle modifiche, nei confronti dei poligrafici di imprese che abbiano stipulato e trasmesso agli uffici competenti del Ministero del lavoro, prima del 5 aprile 2001, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cassa integrazione guadagni previste dall'articolo 35 della legge n. 416/1981.

Soggetti destinatari

Il trattamento può essere richiesto dai lavoratori poligrafici di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e di imprese editrici di periodici, purché sussistano i requisiti soggettivi e contributivi previsti dalla normativa e sia stato emanato il decreto ministeriale di autorizzazione ai sensi della legge n. 416/1981 e dell'articolo 14 della legge n. 62/2001. Il lavoratore deve inoltre rientrare nel contingente numerico di prepensionamenti autorizzati per ciascuna azienda.

La circolare ammette inoltre i giornalisti pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che, entro il 30 giugno 2001, abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La disciplina chiarisce anche che, ai fini del diritto al trattamento, il richiedente deve essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria; non è infatti più riproposta la precedente previsione che consentiva il prepensionamento anche in assenza di tale collocamento individuale.

Requisiti di accesso

Hanno diritto al trattamento di pensione anticipata i lavoratori poligrafici, a qualsiasi età, quando:

  • sia stato emanato per le aziende interessate un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge n. 416/1981 e dell'articolo 14 della legge n. 62/2001;
  • siano stati individualmente posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di decreto ministeriale;
  • possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria almeno 384 contributi mensili oppure 1664 contributi settimanali.

Domanda, termini e risoluzione del rapporto di lavoro

Restano invariati i termini per l'opzione facoltativa al pensionamento anticipato. La domanda deve essere presentata:

  • entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • oppure, durante il godimento del trattamento, entro 60 giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi previsti dalla nuova norma.

Se il decreto di ammissione al trattamento straordinario è pubblicato dopo la decorrenza del trattamento stesso, il termine di 60 giorni decorre:

  • dalla data di pubblicazione del decreto, per chi abbia già maturato i requisiti contributivi a tale data;
  • oppure dalla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva alla pubblicazione.

La risoluzione del rapporto di lavoro deve intervenire entro il periodo di validità del decreto ministeriale, cioè entro la data finale di efficacia del provvedimento, oppure entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione se tale termine cade dopo la scadenza del decreto.

Decorrenza del trattamento

Il pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, e dunque dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Misura della pensione e reversibilità

La pensione è calcolata tenendo conto dell'anzianità contributiva posseduta dall'interessato, aumentata di 3 anni, ma entro il tetto massimo di 35 anni. In termini operativi, l'anzianità utile massima è pari a 420 contributi mensili o 1820 contributi settimanali.

Il trattamento costituisce pensione diretta dell'assicurazione obbligatoria IVS a tutti gli effetti; pertanto, in favore dei superstiti del titolare, si applicano le aliquote di reversibilità sull'intera pensione, determinata secondo i criteri richiamati dalla circolare.

Regime di cumulo, esclusioni e incompatibilità

Per il cumulo del trattamento anticipato con la retribuzione si applicano le norme previste per la pensione di anzianità.

Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, inclusi i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità. Il trattamento non è inoltre compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Istruttoria delle domande

Gli interessati devono presentare la domanda alle sedi competenti, allegando la documentazione di rito e la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino:

  • la data di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • l'appartenenza del lavoratore alle unità prepensionabili attribuite all'azienda;
  • il numero e la data del decreto ministeriale di autorizzazione.

Per le aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la domanda deve essere accompagnata anche da una dichiarazione aziendale attestante che il dipendente, negli ultimi 12 mesi di lavoro effettivo antecedenti la cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Oneri e gestione amministrativa

L'onere derivante dai prepensionamenti è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Ai fini della liquidazione dei trattamenti anticipati deve essere acquisita, oltre ai dati ordinari, anche la lettera "O" nel terzo byte del codice natura. L'aggiornamento della procedura di liquidazione pensioni sarà comunicato con apposito messaggio, e l'esatta indicazione di tali dati consentirà l'individuazione nei supporti magnetici dei pensionamenti anticipati liquidati in base alla disciplina introdotta dall'articolo 14 della legge n. 62/2001 e dal d.l. n. 99/2001.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare recepisce le novità della legge 7 marzo 2001, n. 62, e del decreto legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n. 198, che hanno modificato il regime del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici delle aziende editoriali. La disciplina previgente, fondata sull'articolo 37 della legge n. 416/1981, è stata sostituita con nuovi requisiti e nuove modalità di calcolo.

Requisiti contributivi e incremento convenzionale

Per accedere al beneficio occorre avere almeno 384 contributi mensili o 1664 contributi settimanali nell'assicurazione generale obbligatoria. La pensione è liquidata sulla base della contribuzione posseduta, aumentata convenzionalmente di 3 anni, ma l'anzianità riconosciuta non può superare complessivamente 35 anni. Ai fini del requisito si considerano anche contributi figurativi, volontari e da riscatto; i periodi di sospensione con trattamento straordinario di integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio.

Ambito di applicazione e disciplina transitoria

Le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti anticipati di pensione autorizzati con decreti ministeriali che richiamino espressamente l'articolo 14 della legge n. 62/2001. Resta ferma la disciplina previgente per i poligrafici di imprese che, prima del 5 aprile 2001, abbiano stipulato e trasmesso al Ministero del lavoro accordi sindacali relativi alle causali di cassa integrazione guadagni previste dall'articolo 35 della legge n. 416/1981.

Destinatari e condizioni soggettive

Il trattamento può essere richiesto dai lavoratori poligrafici di imprese editrici di quotidiani, agenzie di stampa a diffusione nazionale e imprese editrici di periodici, purché rientrino nel contingente autorizzato dal Ministero e siano stati posti individualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di decreto ministeriale. È ammessa anche la richiesta da parte dei giornalisti pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che, entro il 30 giugno 2001, abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPS.

Domanda, termini e cessazione del rapporto

La domanda va presentata entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale; se il trattamento è già in corso, entro 60 giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi. Se il decreto di ammissione viene pubblicato dopo l'inizio del trattamento, il termine decorre dalla pubblicazione o dal successivo perfezionamento del requisito contributivo. La risoluzione del rapporto di lavoro deve intervenire entro la validità del decreto ministeriale, o entro il 60° giorno dalla pubblicazione se successivo alla scadenza del decreto.

Decorrenza, reversibilità e cumulo

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, coincidente con la cessazione del godimento della cassa integrazione straordinaria. Il trattamento costituisce pensione diretta dell'assicurazione obbligatoria IVS e, in caso di decesso del titolare, si applicano ai superstiti le aliquote di reversibilità sull'intera pensione. Per il cumulo con la retribuzione si applicano le regole della pensione di anzianità.

Esclusioni, incompatibilità e istruttoria

Sono esclusi i titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, compresi i titolari di pensione o assegno di invalidità. Il trattamento non è compatibile con prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Le domande devono essere corredate dalla documentazione di rito e dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla decorrenza della cassa integrazione straordinaria e sull'inclusione del lavoratore tra le unità prepensionabili; per alcune imprese editoriali e stampatrici di periodici è richiesta anche la prova dell'adibizione alla produzione di periodici per almeno 26 settimane negli ultimi dodici mesi.

Onere finanziario e dati di procedura

L'onere dei prepensionamenti è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge n. 88/1989. Ai fini della liquidazione va acquisita, oltre ai dati ordinari, la lettera O nel terzo byte del codice natura; l'aggiornamento della procedura di liquidazione sarà comunicato con apposito messaggio.

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