Sentenza n. 62/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3026 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.3383/2024 pubblicata il 17/12/2024, notificata in forma esecutiva in data 15/01/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MARCHIONE GIOVANNI BATTISTA dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 3028 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.1881/2024 pubblicata il 08/07/2024, notificata in forma esecutiva in data 24/07/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di GALIMI ALESSANDRA dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 3045 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.1773/2022 pubblicata il 15/12/2022, notificata in forma esecutiva in data 10/01/2023, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di DE BENEDICTIS FELICETTA GIOVANNA dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2020-2021 / 2021-2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, passate in giudicato, relative al pagamento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Tre ricorrenti hanno proposto separati giudizi di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'esecuzione di altrettante sentenze del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, passate in giudicato e notificate in forma esecutiva. I titoli giudiziali riconoscevano il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui, per differenti anni scolastici, per complessivi 1.500 euro in un caso e 1.000 euro negli altri. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme riconosciute, oltre agli interessi legali. Il TAR ha riunito i ricorsi, ritenendo identiche motivazione e dispositivo, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni.
La decisione
Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha rilevato che le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, prima della proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre constatato l'assenza di contestazioni sull'omessa esecuzione dei giudicati. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il TAR ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alla rifusione di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all'art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia conforme è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
termine di cui all'art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
distrazione ex art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55; art. 4, comma 1
È stato utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile ordinare l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme determinate, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato, individuando contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; il relativo periodo può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessare con l'adempimento spontaneo o con l'effettiva operatività della nomina del commissario ad acta.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l'attività commissariale può ritenersi compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.
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