Cassazione Penale, Sentenza n. 11546/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato, evento sopravvenuto prima della deliberazione della Corte di legittimità ma successivo alla deliberazione della Corte d'appello, determina l'inesistenza della successiva decisione; ha quindi revocato l'ordinanza n. 41147/22 del 16/09/2022 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/02/2021 per estinzione del reato per morte dell'imputato
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revoca dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 16/09/2022 e di annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/02/2021, in quanto l'imputato era deceduto l'8/01/2022 e pertanto il reato si è estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen.; la Procura ha comunicato il decesso e il Procuratore generale si è associato alla richiesta
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La morte dell'imputato estingue il reato e la punibilità; la Corte utilizza tale principio per annullare la sentenza di merito senza rinvio
art. 665 c.p.p.
Indica che il giudice che ha deliberato la sentenza non sempre coincide con il giudice dell'esecuzione; la Corte afferma la competenza del giudice che ha emanato l'atto (anche l'ordinanza di Cassazione) a dichiararne l'inesistenza
art. 625 bis c.p.p.
Prevede i casi tassativi di impugnabilità delle decisioni di Cassazione; la Corte osserva tuttavia che la situazione di inesistenza della decisione per decesso dell'imputato giustifica la revoca dell'ordinanza.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e rende inesistenti le decisioni giurisdizionali pronunciate dopo il decesso; tali decisioni devono essere revocate e la sentenza di merito annullata senza rinvio
- Il giudice ha l'obbligo di accertare lo stato di vita dell'imputato come condizione di procedibilità; la tardiva conoscenza del decesso è considerata errore di fatto che legittima la revoca della decisione
- La revoca dell'atto dichiarativo di decisione va chiesta/alimentata davanti al giudice che ha pronunciato l'atto (anche se, per ragioni procedurali, le funzioni di esecuzione possono spettare ad altro giudice); per le ordinanze della Cassazione compete alla stessa Corte dichiararne l'inesistenza
- Nella prassi, in presenza di decesso intervenuto durante il processo è opportuno documentare tempestivamente il decesso (certificato) e chiedere l'annullamento senza rinvio; l'effetto è l'estinzione del procedimento e la perdita di efficacia delle pronunce successive al decesso
- La sussistenza di un errore materiale o di fatto (mancata conoscenza del decesso) non impedisce la declaratoria di inesistenza della decisione e la sua revoca, con conseguente annullamento della sentenza di merito
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