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Sentenza

Sentenza n. 3424/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3557 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.10.2023.

Giustizia amministrativa202600560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 3557/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equivalente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di 500 euro annui, condannando l'amministrazione a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza, notificata il 2 novembre 2023, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 gennaio 2026. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento risultava adeguatamente documentato e non era stato contestato dal Ministero costituito in giudizio. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i 60 giorni successivi alla comunicazione effettuata dalla ricorrente e possa adottare tutti gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale successiva applicazione su istanza della ricorrente in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, anche su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato, salva la possibilità di disporla in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine entro il quale completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi comportanti obblighi di pagamento di somme; il TAR ne ha rilevato l'inutile decorso.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento a un giudicato può essere dichiarato quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione è inutilmente decorso; la mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione costituita rafforza la documentazione della pretesa.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata in via automatica: il giudice può negarla allo stato, valutando le circostanze concrete, tra cui l'esiguità dell'importo, salva la successiva applicazione in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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