Cassazione Penale, Sentenza n. 12519/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dott. Claudio Carini, nel procedimento con rito abbreviato nato da opposizione a decreto penale di condanna (art. 336 c.p.). Il ricorrente deduceva che la dichiarazione era stata depositata telematicamente presso la cancelleria del giudice il giorno precedente all'udienza (quindi tempestiva) e richiamava una precedente sentenza della Corte di Cassazione (15/07/2025, n. 30617) che aveva annullato per inammissibilità l'atto del GIP, sostenendo che tale annullamento imponeva alla Corte di appello di esaminare la richiesta. Inoltre denunciava che l'ordinanza era stata emessa senza avviso alle parti nonostante la manifesta incompatibilità del giudice procedente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la dichiarazione di ricusazione non era pervenuta alla Corte di appello, competente a decidere ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.p.; la precedente sentenza di annullamento della Cassazione (che aveva trasmesso gli atti alla Corte di appello) individuava soltanto il giudice competente a decidere e non vincolava la Corte di appello sulla questione di ammissibilità/termine. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittimo che la Corte di appello decidesse sull'ammissibilità senza sentire le parti (la convocazione è necessaria solo per la decisione di merito, ex art. 127 c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 38 e ss. cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza e le regole di deposito/trasmissione delle dichiarazioni di ricusazione; la Corte ha ritenuto che la ricusazione non fosse pervenuta alla Corte di appello, e quindi che la competenza a decidere sull'ammissibilità spettasse alla Corte di appello stessa
art. 41 cod. proc. pen.
Individua la Corte di appello quale giudice competente a decidere sulla ricusazione; la sentenza della Cassazione che ha annullato il provvedimento del GIP ha solo indicato il giudice competente, senza decidere sull'ammissibilità
art. 127 cod. proc. pen.
Regola la procedura per l'accertamento dell'incompatibilità e la decisione sulla ricusazione; la Corte ha ritenuto che per la fase degli accertamenti di ammissibilità la decisione possa essere adottata senza sentire le parti, mentre la convocazione è rilevante per la decisione di merito
art. 177 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente relativi a garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che la mancata audizione nella fase di accertamento dell'ammissibilità non costituisca vizio quando la norma non lo impone per quella fase
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso infondato; applicata per la condanna a 3000 euro
art. 336 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato per il quale è pendente il procedimento (fatto oggetto dell'opposizione a decreto penale), indicata come contesto del procedimento
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali pertinenti; la Corte non ha ritenuto che il richiamo mutasse la valutazione sulla mancata ricezione della dichiarazione presso la Corte di appello
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve pervenire all'autorità competente: il deposito telematico presso la cancelleria del giudice che si intende ricusare può non essere sufficiente se la norma richiede che sia ricevuta dal giudice competente (es. Corte di appello) ai fini dell'ammissibilità
- Una sentenza di annullamento per incompetenza del giudice che ha deciso sulla ricusazione individua il giudice competente, ma non vincola tale giudice sulla valutazione dell'ammissibilità e della tempestività della dichiarazione
- La Corte di appello, quale giudice competente in materia di ricusazione, può esaminare preliminarmente l'ammissibilità/termine senza obbligo di sentire le parti; l'audizione diventa rilevante per la decisione di merito sull'incompatibilità
- In caso di ricorso ritenuto infondato o manifestamente inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare il rischio di inammissibilità è opportuno assicurare la trasmissione o il deposito presso il giudice effettivamente competente e conservare le prove di ricezione/avvenuta trasmissione
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