Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria aveva accertato nei confronti di una società in accomandita semplice maggiori ricavi non dichiarati, desunti anche dall'analisi delle movimentazioni del conto corrente del socio accomandatario. L'avviso di accertamento, relativo all'IRAP per un'annualità d'imposta, era stato notificato alla società prima della sua cancellazione volontaria dal registro delle imprese. Successivamente alla cancellazione, un soggetto che si qualificava come liquidatore della società aveva proposto ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale, deducendo che i ricavi contestati erano stati in realtà regolarmente fatturati, registrati e tassati, sicché l'Ufficio avrebbe erroneamente considerato somme in nero e avrebbe violato il divieto di doppia imposizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla rappresentanza e sul processo in relazione alla legittimazione ad agire, sostenendo che il giudizio fosse stato correttamente instaurato dal socio della società estinta; con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sostanziale sui redditi, insistendo sulla già avvenuta imposizione delle somme e sulla produzione documentale che ne proverebbe la regolare dichiarazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi era estinta; in conseguenza era venuto meno il potere rappresentativo del liquidatore e l'ex liquidatore, nella qualità spesa in primo grado, non aveva legittimazione a proporre l'impugnazione dell'atto impositivo. La successiva spendita in appello della qualità di socio accomandatario ed ex liquidatore non poteva sanare il difetto originario di legittimazione. La Corte ha qualificato il vizio come originario e insanabile, tale da imporre una pronuncia di rito sin dal primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il ricorso non avrebbe potuto essere validamente proposto fin dall'origine. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 2945 c.c.
È invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne accoglie la censura, ritenendo decisivo il difetto originario di legittimazione processuale.
art. 40 D.Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta corretta instaurazione del giudizio tributario.
art. 110 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente in tema di successione nel processo, ma la Corte ritiene inconferente il richiamo perché la società era già estinta prima dell'introduzione del giudizio.
art. 299 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che l'evento estintivo intervenuto prima del ricorso consenta la prosecuzione del giudizio nei termini prospettati.
art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986
È invocato per sostenere che le somme contestate erano già state dichiarate e tassate, ma il motivo viene assorbito e non esaminato nel merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento è notificato a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, l'ex liquidatore non conserva il potere di rappresentarla e non è legittimato a proporre l'impugnazione in quella qualità.
- Il difetto originario di legittimazione processuale nel giudizio introdotto da soggetto privo di potere rappresentativo determina un vizio insanabile del processo, rilevabile sin dal primo grado.
- La successiva costituzione in appello spendendo una diversa qualità soggettiva non sana la mancanza di legittimazione che inficia ab origine il ricorso introduttivo.
- Quando il ricorso è inammissibilmente introdotto sin dall'origine per difetto di legittimazione, restano assorbite le censure di merito sull'imposizione e sulla pretesa doppia tassazione.
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