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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 253/2021 del 12/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ASEL impugnava l'intimazione di pagamento dei canoni/indennizzi per l'occupazione abusiva di una darsena dal 2001 al 2011. Denunciava: 1) nullità dell'intimazione per mancanza di motivazione e indeterminatezza dell'oggetto (violazione artt. 3 e 21‑septies legge n.241/1990); 2) errore nell'accertare la demanialità dell'area (deducendo che la darsena era stata scavata su suolo privato, separata dal lago da terrapieno e collegata al lago solo tramite un canale regolatore, quindi non soggetta a canoni demaniali); 3) vizi nella determinazione dei canoni, sostenendo la mancata applicazione dei valori locativi in comune commercio e la genericità del motivo di appello riguardo alle tariffe e agli anni imposti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (ripetitivo e non specifico rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato). Sul merito, ha confermato che la darsena, realizzata per escavazione, era stata invasa dalle acque e aveva modificato l'alveo lacustre (tramite un canale di accesso insistente su area demaniale), rendendo impossibile la separazione tra proprietà privata del suolo e demanio lacustre: per accessione il suolo è divenuto demaniale. Ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi relativi ai criteri di determinazione dei canoni perché non specificati in appello o basati su un presupposto errato (la non demanialità). Ha condannato la ricorrente alle spese processuali e disposto liquidazione forfettaria.

Norme richiamate

  • legge n. 241 del 7 agosto 1990

    La Corte ha ritenuto che la censura sulla mancata motivazione fosse generica e non avesse specificamente attaccato la ratio decidendi del giudice di merito; quindi il vizio denunciato non era provato.

  • codice civile

    Richiamati in relazione ai principi di accessione e di disciplina della proprietà e dei beni, a supporto del principio secondo cui il suolo allagato e divenuto inseparabile dall'acqua passa al demanio per accession.

  • codice della navigazione

    Richiamati nel quadro della disciplina del demanio idrico e della tutela delle acque, a sostegno dell'applicazione di regole di demanialità.

  • legge regionale Piemonte n. 2 del 17 gennaio 2008

    Usata come base normativa per la determinazione delle tariffe/canoni e per il regime delle darsene; la Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente applicato la normativa regionale e gli atti regolamentari successivi.

  • dPGR n. 6 del 2004

    regolamento applicativo regionale

    Indicato come riferimento per la determinazione dei canoni per gli anni 2001-2004, applicato dal giudice di primo grado e non specificamente censurato in appello.

  • dPGR n. 16 del 2008

    regolamento/atto regionale

    Richiamato fra i provvedimenti regolamentari della materia; non specificamente contestato con efficacia in cassazione.

  • dPGR n. 13 del 2009

    regolamento attuativo della legge regionale

    Utilizzato per il computo dei canoni per il periodo successivo al 2004; la Corte ha confermato che l'applicazione di tali atti era stata adeguatamente richiamata dal giudice di primo grado.

  • Cassazione (giurisprudenza richiamata)

    es. Cass., sez. un., n. 11211 del 1998; n. 26036 del 2013; n. 14645 del 2017; n. 19366 del 2019; Cass., sez. II, n. 1379 del 2012

    Richiama precedenti secondo cui, se l'escavazione di suolo privato determina l'invasione stabile delle acque e la modifica dell'alveo, il terreno accede al demanio idrico e non è possibile una separazione tra suolo e acqua.

  • dPR n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1‑quater (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Citato per l'ulteriore contributo unificato che il ricorrente deve versare; la Corte dà atto dell'applicabilità della norma per profili economici del processo.

Massime di principio

  • Se la creazione o l'uso di una darsena avviene mediante escavazione su suolo privato e queste opere determinano l'ingresso stabile delle acque lacustri tale da modificare l'alveo, il terreno può divenire demaniale per accessione e soggetto a canoni/indennizzi.
  • La demanialità di un'area può venire a crearsi in via di fatto per effetto di modifiche dell'alveo e non richiede necessariamente un atto formale di apprensione da parte dell'amministrazione.
  • In tema di impugnazioni, le doglianze sulla motivazione e sulla applicazione delle tariffe devono censurare specificamente la ratio decidendi dei giudici di merito; censure generiche o reiterative sono inammissibili.
  • Le questioni di fatto accertate dai giudici di merito (es. configurazione fisica della darsena, collegamento con il lago, modifiche dell'alveo) non sono sindacabili in cassazione se contestate in modo generico; per ottenere il riesame è necessario dimostrare vizio di motivazione o violazione di norme di diritto.
  • Nel calcolo dei canoni demaniali occorre riferirsi espressamente alla normativa regionale e ai regolamenti attuativi applicabili negli specifici periodi temporali; chi impugna deve indicare esattamente perché e come tali criteri avrebbero dovuto essere diversi.

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