Cassazione Penale, Ordinanza n. 36454/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata che aveva escluso la continuazione tra i reati. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che, in sede esecutiva, avrebbe escluso la configurabilità della continuazione tra due reati a lui ascritti e già oggetto di condanna. Nell'unico motivo deduce, in sostanza, che i due episodi sarebbero stati avvinti da un medesimo disegno criminoso: richiama la vicinanza della finalità economica dei fatti e sostiene che la mancanza di disponibilità economiche nel periodo in cui furono commessi i reati deporrebbe per una programmazione unitaria. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la distanza temporale di cinque mesi tra il primo e il secondo reato è indice significativo contro la preesistenza di una volizione unitaria e che il mero proposito di reperire denaro in modo illecito è troppo generico per integrare il medesimo disegno criminoso; il ricorso viene quindi ritenuto manifestamente infondato e inammissibile.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
medesimo disegno criminoso
La continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi risultino già programmati almeno nelle loro linee essenziali; un generico movente economico o la mera spinta a delinquere non bastano.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Per configurare il reato continuato non è sufficiente l'unicità del movente o della finalità economica: occorre la prova di una programmazione originaria, almeno nelle linee essenziali, dei successivi reati.
- La distanza temporale tra i fatti costituisce un indice rilevante, insieme agli altri elementi del caso, per escludere o confermare l'esistenza di una volizione unitaria.
- Il mero proposito di reperire denaro in modo illecito è un programma troppo generico per integrare il medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice dell'esecuzione sulla continuità non è censurabile quando sia logicamente motivata e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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