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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31205/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di equa riparazione per presunta ingiusta detenzione agli arresti domiciliari nell'ambito di procedimento penale per rivelazione segreto d'ufficio, corruzione e accesso abusivo a sistema informatico; il ricorrente era stato assolto con sentenza irrevocabile. In Cassazione impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte d'appello di Reggio Calabria: sostiene che il giudice della riparazione ha aderito acriticamente alla versione accusatoria, ignorando le statuizioni dei giudici della cognizione che avevano qualificato la sua posizione come quella di un informatore e non hanno ritenuto sussistere elementi per la condanna; contesta che non sia stata adeguatamente indicata la natura della presunta colpa grave e che i rapporti con le Forze dell'ordine fossero inquadrabili come normali rapporti informativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e conforme ai principi di legittimità la motivazione della Corte d'appello che, in sede di riparazione, aveva valutato ex ante la condotta del Brigandì come connotata da grave colpa ostativa all'indennizzo, evidenziando l'esercizio di attività di investigazione privata senza licenza, ripetuti contatti con pubblici ufficiali per ricevere informazioni a pagamento e rapporti ambigui con appartenenti alle Forze dell'ordine. La Suprema Corte ha confermato che il giudice della riparazione può autonomamente rivalutare i fatti ai fini della colpa grave purché non contraddica accertamenti definiti nella cognizione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1000.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606

    Principio secondo cui la privazione della libertà è ingiusta salvo che l'incolpato non l'abbia causata con condotta dolosa o gravemente colposa; in presenza di tale condotta l'indennizzo è precluso per preservare la funzione riparatoria dell'istituto

  • Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 (Garcia)

    Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, Garcia, Rv. 263197

    La condizione ostativa all'indennizzo deve concretarsi in comportamenti, extra-processuali o processuali, causalmente collegati alla detenzione, come grave leggerezza o autoincolpazione

  • Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017

    Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Rv. 270039

    Il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudice della cognizione ma non può ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione né escludere circostanze da questa riconosciute

  • Sez. 4, n. 1705 del 10/3/2000 (Revello)

    Sez. 4, n. 1705 del 10/3/2000, Revello, Rv. 216479

    Il giudice della riparazione deve valutare ex ante se le condotte del richiedente fossero idonee, secondo criteri di ragionevolezza, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e quindi a condizionare l'adozione della misura

  • Sez. 4, sent. n. 1921 del 20/12/2013 (Mannino)

    Sez. 4, sent. n. 1921 del 20/12/2013, dep. 17/1/2014, Mannino, Rv. 258486

    Condotta colposa che abbia concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà può essere ostativa all'indennizzo anche se non sufficiente da sola a determinare la misura cautelare

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso quando non sussista assenza di colpa nella determinazione della controversia

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni per l'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La domanda di equa riparazione può essere preclusa se il richiedente ha posto in essere condotte dolose o gravemente colpose, anche se tali condotte non hanno sufficiente valore probatorio per una condanna penale.
  • Il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudice della cognizione e può rivalutare ex ante il comportamento del detenuto al momento dell'adozione della misura, purché non contraddica accertamenti definitivi del processo di cognizione.
  • Comportamenti extra-processuali o processuali che abbiano avuto efficacia causale nell'indurre l'autorità a disporre la detenzione (es. rapporti ambigui con pubblici ufficiali, attività investigative non autorizzata, compensi per informazioni) possono escludere l'indennizzo anche se non bastano per la condanna.
  • Conversazioni intercettate o rapporti con appartenenti alle Forze dell'ordine, pur non essendo stati valutati come prova di reato in sede di cognizione, possono essere considerati in sede di riparazione ai fini della colpa grave.
  • In caso di ricorsi inammissibili in Cassazione si rischiano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la completezza dei motivi prima di proporre impugnazioni.
  • Prassi consigliata: documentare chiaramente l'assenza di colpa grave, chiarire la natura dei rapporti con le Forze dell'ordine (ad esempio prova di informatore ufficiale o di autorizzazioni) e contestare puntualmente le valutazioni ex ante del giudice della riparazione.

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