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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 2229 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposta di bollo - Assegni postdatati - Soggetto terzo estraneo al rapporto - Possesso materiale dei titoli - Solidarietà con il traente e prenditore - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che il possessore materiale di assegni bancari postdatati risponde solidalmente, insieme al traente e al prenditore, del pagamento dell'imposta di bollo, anche se è estraneo al rapporto giuridico sottostante. La responsabilità deriva dal possesso e dalla circolazione del titolo, non dalla partecipazione al rapporto causale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava di essere tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sugli assegni postdatati, sostenendo di essere estraneo al rapporto causale tra traente-debitore e prenditore-creditore. La questione riguardava se il mero possesso materiale dei titoli fosse sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale prevista dalla disciplina dell'imposta di bollo.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di bollo sugli assegni bancari

    L'obbligo tributario e la relativa responsabilità solidale possono gravare sui soggetti collegati al titolo, incluso il possessore materiale, indipendentemente dalla sua estraneità al rapporto causale sottostante.

  • Norme sulla responsabilità solidale per l'imposta di bollo

    La solidarietà riguarda traente, prenditore e possessore del titolo; ciascun soggetto può essere chiamato a rispondere dell'intero tributo, salva la possibilità di rivalersi internamente sugli altri obbligati.

Massime di principio

  • Per gli obblighi fiscali collegati a un titolo, la responsabilità può derivare dal possesso o dalla circolazione materiale del documento, anche senza partecipazione al rapporto contrattuale sottostante.
  • L'estraneità al rapporto causale tra debitore e creditore non esclude necessariamente la responsabilità solidale prevista dalla normativa tributaria.
  • In presenza di un'obbligazione solidale, l'Amministrazione può richiedere il pagamento dell'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, lasciando a quest'ultimo l'eventuale azione di regresso.
  • La valutazione di casi analoghi deve distinguere tra il rapporto causale sottostante e gli obblighi fiscali autonomamente collegati al possesso, all'emissione o alla circolazione del titolo.

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