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Sentenza

Sentenza n. 12386/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 20964/2025, pubblicata in data 24 novembre 2025, relativamente alla refusione del contributo unificato dovuto per il giudizio recante n. RG 7694/2025 promosso dal Dott. Luca Capuana nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a fronte del silenzio-diniego perfezionatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi del giorno 18 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202604651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’obbligo di rimborso del contributo unificato derivante dalla sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 20964/2025, che aveva definito con cessazione della materia del contendere un giudizio promosso contro il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso documentale. Nel giudizio originario l’amministrazione aveva successivamente consegnato la documentazione richiesta, determinando l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato. La sentenza aveva compensato le spese, motivando la compensazione con l’esistenza di dubbi sulla ricevibilità del ricorso per possibile tardività. Il ricorrente ha sostenuto che la cessazione della materia del contendere costituisse una pronuncia di merito favorevole, dalla quale derivava ex lege l’obbligo della parte soccombente di rimborsare il contributo unificato, anche in caso di compensazione delle spese e in assenza di un’espressa condanna. Ha quindi chiesto il pagamento di euro 300,00, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto, sostenendo che la sentenza originaria non avesse accertato la soccombenza virtuale dell’amministrazione e che il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato irricevibile per tardività. Il ricorrente ha inoltre dedotto che il termine per impugnare il silenzio-diniego fosse stato postergato dalla comunicazione ai controinteressati.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto quanto alla domanda principale. Il Collegio ha affermato che l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 pone ex lege a carico della parte soccombente l’onere del contributo unificato, anche in caso di compensazione delle spese e anche senza un’espressa previsione della sentenza. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. è una pronuncia di merito, fondata sull’integrale e irretrattabile soddisfazione dell’interesse azionato per effetto dell’attività amministrativa sopravvenuta. Nel caso concreto, la sentenza originaria aveva espressamente accertato che l’amministrazione aveva posto in essere un’attività integralmente satisfattiva, mentre i dubbi sulla ricevibilità erano stati formulati soltanto per giustificare la compensazione delle spese, senza alcuna declaratoria certa e inequivocabile di irricevibilità né una compiuta valutazione della soccombenza virtuale. Non era quindi possibile ricavare dal titolo giudiziale un alternativo esito in rito favorevole all’amministrazione. Il TAR ha inoltre ritenuto rituale l’azione di ottemperanza, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e risultando provato il versamento del contributo unificato di euro 300,00. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare tale importo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Sono state invece respinte le richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora: la mancata esecuzione non è stata ritenuta espressione di inerzia colpevole e ingiustificata, ma di un’erronea interpretazione della sentenza, sicché non ricorrevano i presupposti della funzione sanzionatoria dell’astreinte. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), è stato invocato per la penalità di mora, ma la relativa domanda è stata respinta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato per effetto di un’attività amministrativa sopravvenuta e costituisce una pronuncia di merito.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    L’obbligo di rimborso del contributo unificato grava automaticamente sulla parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese e senza necessità di un’espressa statuizione di condanna.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’amministrazione deve procedere al pagamento; il decorso del termine costituisce presupposto per la rituale proposizione dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. è una pronuncia di merito fondata sull’integrale e irretrattabile soddisfazione dell’interesse azionato, quando l’amministrazione abbia adottato in corso di causa un’attività integralmente satisfattiva.
  • L’obbligo di rimborso del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 opera ex lege a carico della parte soccombente, anche quando le spese processuali siano compensate e anche in assenza di un’espressa condanna contenuta nella sentenza.
  • La mera prospettazione dubitativa della possibile irricevibilità del ricorso, formulata nella motivazione per giustificare la compensazione delle spese, non equivale a un accertamento di irricevibilità né consente di ricavare dal titolo giudiziale una soccombenza virtuale della parte ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora richiedono una mancata esecuzione imputabile a inerzia colpevole e ingiustificata; non ne ricorrono i presupposti quando l’inadempimento derivi da un’erronea, ma non colpevole, interpretazione del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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