Sentenza n. 4223/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento quanto al ricorso n. 983 del 2024: - della relazione di ARPA Class/Fasc:2023.7.80.280 del 21 febbraio 2024, pervenuta a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Campagna coordinata delle acque sotterranee svolta negli stabilimenti Intals S.p.A. e Rohm and Haas Italia S.r.l. siti nel comune di Parona (PV). Relazione di valutazione e commento dei risultati relativi ai campionamenti eseguiti in contraddittorio rispettivamente nelle giornate del 09 e 11 maggio 2023”, con particolare riferimento alla parte in cui viene indicato che “Alla luce dei risultati della presente campagna coordinata di monitoraggio emerge come la contaminazione da metalli sia correlata a un'origine locale, interna ai due stabilimenti; si ritiene pertanto che debba essere presentata una proposta di intervento per evitare innanzitutto la fuoriuscita di sostanze contaminanti dai due siti e successivamente per la bonifica delle acque sotterranee” nonchè della relativa lettera di trasmissione; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente.. quanto al ricorso n. 1900 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Ordinanza della Provincia di Pavia – Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità N. 208 del 21 maggio 2024, di cui alla Proposta N. 202 del 15 maggio 2024, pervenuta a mezzo PEC in data 22 maggio 2024, avente ad oggetto “Procedimento di bonifica Titolo V Parte IV dlgs 152/2006 e s.m.i., relativo ai superamenti delle CSC rilevati nelle acque sotterranee presso l’area ex Poliolchimica ora Rohm & Haas italia sita in comune di Parona. Indagine n. 7/2024 ai sensi art. 244 c. 2 e art. 245 c.2. (ordinanza n. 2/2024)”, e della relativa lettera di trasmissione Class/Fasc: 2024.009.005.1. del 22 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedimento di bonifica Titolo V Parte IV dlgs 152/2006 e s.m.i., relativo ai superamenti delle CSC rilevati nelle acque sotterranee presso l’area ex Poliolchimica ora Rohm & Haas Italia sita in comune di Parona. Indagine n. 7/2024 ai sensi art. 244 c. 2 e art. 245 c.2. (ordinanza n. 2/2024). Notifica ordinanza n.208 del 21/05/2024”, nonché della relativa lettera di trasmissione; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 7\5\2025 : - della Comunicazione della Provincia di Pavia – Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità Class/Fasc: 2025.009.005.1 del 25 febbraio 2025, pervenuta a mezzo PEC in data 26 febbraio 2025, avente ad oggetto “PROCEDIMENTO DI BONIFICA TITOLO V PARTE IV DLGS 152/2006 e S.M.I., relativo ai superamenti delle CSC rilevati nelle acque sotterranee presso lo stabilimento ex Rohm & Haas Italia, sito nel comune di Parona. Documento: Attività integrative di indagine della falda – Comunicazione di subentro e piano lavori, trasmesso da Arkema Adesivi S.r.l., con nota agli atti con prot. 10927 del 24/02/2025”; - di ogni altro atto preordinato, prodromico, antecedente, conseguente e/o comunque connesso al predetto atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Relazione ARPA di valutazione dei monitoraggi della falda, ordinanza provinciale di individuazione del responsabile della contaminazione e prescrizione degli interventi di bonifica, nonché comunicazione provinciale successiva
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti e successivi motivi aggiunti, la relazione ARPA del 21 febbraio 2024, l'ordinanza della Provincia di Pavia n. 208 del 21 maggio 2024 e la comunicazione provinciale del 25 febbraio 2025. Ha dedotto la violazione degli artt. 242, 244, 245, 250, 252, 253 e 257 e dell'Allegato 3, Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per carenza o omissione di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e contraddittorietà. In particolare, ha contestato l'individuazione della propria responsabilità per il superamento delle CSC relativo a ferro, manganese, arsenico, ammoniaca e altri parametri, sostenendo di non avere utilizzato tali metalli nel ciclo produttivo; ha lamentato l'omesso accertamento del nesso causale, la mancata estensione delle indagini alle aree industriali limitrofe, la possibile origine naturale o di fondo dei metalli, l'insufficiente considerazione delle variazioni stagionali del flusso di falda e l'omessa individuazione di eventuali terzi responsabili. Ha inoltre dedotto che ARPA avrebbe prescritto interventi senza adeguato confronto con Provincia e Comune e che la Provincia avrebbe adottato l'ordinanza senza una propria istruttoria sufficiente. Con i motivi aggiunti ha contestato anche l'utilità degli interventi di bonifica, l'assenza di criticità nei pozzi di valle e il fatto di non essere più titolare o detentrice del sito, evidenziando la disponibilità della società subentrante Arkema a proseguire le indagini e il procedimento ambientale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito li ha respinti, ritenendo infondate anche le censure aggiunte. Il Collegio ha affermato che l'amministrazione dispone, nell'accertamento tecnico dell'inquinamento, di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per risultati abnormi o manifestamente illogici. Ha ritenuto dimostrato il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, anche mediante presunzioni semplici e indizi plurimi e convergenti. La responsabilità è stata ritenuta sorretta dalla localizzazione dei superamenti nei piezometri di valle idrogeologica, dall'assenza di analoghi superamenti nei piezometri di monte, dalla presenza di sostanze organiche e di condizioni riducenti potenzialmente riconducibili alle attività produttive e dalla concentrazione della contaminazione nella zona centrale comune ai due stabilimenti. Il fatto che ferro, manganese e arsenico non fossero utilizzati direttamente nel ciclo produttivo non è stato considerato decisivo, poiché tali metalli possono essere solubilizzati e mobilizzati in condizioni anossiche e in presenza di sostanza organica. Il TAR ha escluso carenze istruttorie, rilevando l'ampiezza e la durata dei monitoraggi, il numero dei parametri esaminati, la partecipazione di Comune e Provincia ai tavoli tecnici e il richiamo, nell'ordinanza, al materiale raccolto in oltre dieci anni e alle valutazioni ARPA. Ha inoltre escluso che le variazioni stagionali del flusso di falda fossero idonee a negare l'origine locale, trattandosi di fenomeno circoscritto a un solo piezometro e per un periodo limitato. La disponibilità di Arkema a subentrare è stata ritenuta rilevante, eventualmente, nelle fasi successive, ma non tale da escludere l'obbligo del soggetto individuato come responsabile nella fase di identificazione e imposizione degli interventi. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e delle questioni giuridiche.
Norme richiamate
art. 242 d.lgs. 152/2006
Disciplina gli obblighi del responsabile della contaminazione e il procedimento di bonifica; il responsabile individuato deve eseguire gli interventi di recupero ambientale.
art. 244 d.lgs. 152/2006
Attribuisce alla Provincia, sulla base degli elementi tecnici raccolti, il compito di individuare il responsabile della contaminazione e di diffidarlo con ordinanza motivata a provvedere.
art. 245 d.lgs. 152/2006
Distingue il responsabile dell'inquinamento dagli altri soggetti interessati, compreso il proprietario incolpevole, al quale spetta una mera facoltà di intervenire.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ritenuto soddisfatto dall'ordinanza mediante il richiamo al materiale istruttorio e alle valutazioni tecniche di ARPA.
art. 2727 c.c.
Consente di provare indirettamente la responsabilità della contaminazione mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi plausibili e convergenti.
art. 4, n. 5, direttiva 2004/35/CE
È richiamato per ammettere la dimostrazione del nesso causale mediante indizi plausibili, salva la possibilità dell'operatore di confutare la presunzione.
Massime di principio
- Nell'accertamento amministrativo della responsabilità per contaminazione ambientale, il nesso causale tra attività dell'operatore e inquinamento deve essere provato secondo il criterio del più probabile che non, non secondo il criterio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- La responsabilità per contaminazione ambientale può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici e indizi plurimi e convergenti, quali la vicinanza dell'impianto, la localizzazione dei contaminanti a valle idrogeologica, l'assenza di analoghi superamenti a monte e la compatibilità tra le attività svolte e i processi chimico-fisici che rendono mobili le sostanze inquinanti.
- L'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione nelle indagini ambientali è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando la valutazione risulti abnorme, manifestamente illogica o fondata su un'istruttoria carente; non è sufficiente prospettare genericamente una possibile origine alternativa dell'inquinamento.
- Il fatto che le sostanze rinvenute non siano direttamente utilizzate o prodotte nel ciclo produttivo non esclude il nesso causale quando l'attività dell'operatore possa avere creato condizioni chimico-fisiche, come ambienti riducenti e presenza di sostanze organiche, idonee a mobilizzare o formare i contaminanti nella falda.
- Il soggetto individuato come responsabile della contaminazione non può limitarsi a prospettare genericamente la possibile responsabilità di terzi o l'origine naturale dei contaminanti, ma deve fornire elementi analitici sulla diversa dinamica causale idonei a confutare gli indizi posti a fondamento dell'accertamento amministrativo.
- La disponibilità di un altro soggetto a subentrare nelle attività ambientali non esclude, nella fase di individuazione del responsabile, l'obbligo di rivolgere gli ordini al soggetto ritenuto responsabile della contaminazione; tale disponibilità può essere valutata nelle fasi successive del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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