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Sentenza

Sentenza n. 1271/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla domanda della ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento di sostegno conseguito all'estero, con condanna del Ministero dell'istruzione a provvedere entro un termine di trenta giorni, con richiesta di nomina di Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202513395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti all'insegnamento per le classi A046 e ADSS, presentata il 4 ottobre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 394/1999 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio in Italia, di titoli abilitanti all'insegnamento conseguiti in Moldavia, Stato non appartenente all'Unione europea. Ha dedotto l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge, senza adozione di un provvedimento espresso né richiesta di integrazione documentale. Ha chiesto, inoltre, l'ordine di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: esistenza dell'obbligo di provvedere e inerzia dell'amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento. L'art. 49 d.P.R. n. 394/1999 riconosce ai cittadini stranieri titolari di un'abilitazione professionale conseguita in un Paese non UE la facoltà di chiederne il riconoscimento in Italia. Il procedimento è oggi disciplinato dal titolo III del d.lgs. n. 206/2007, poiché l'art. 60, commi 2 e 3, del medesimo decreto ha abrogato i d.lgs. n. 115/1992 e n. 319/1994, sostituendo i relativi riferimenti normativi. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, il procedimento di riconoscimento del titolo per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno deve concludersi entro quattro mesi. Tale termine era inutilmente decorso. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di adottare le determinazioni previste dalla legge entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che intervenga entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 750,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 49 d.P.R. n. 394/1999

    I cittadini stranieri […] se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

    La disposizione costituisce la base normativa per la richiesta di riconoscimento in Italia dei titoli abilitanti conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

  • art. 49, comma 2, d.P.R. n. 394/1999

    Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

    Il rinvio ai decreti legislativi previgenti deve essere letto, a seguito della loro abrogazione, come rinvio al titolo III del d.lgs. n. 206/2007.

  • art. 60, commi 2 e 3, d.lgs. n. 206/2007

    Ha abrogato i d.lgs. n. 115/1992 e n. 319/1994 e ha previsto che i riferimenti a tali decreti si intendano effettuati al titolo III del d.lgs. n. 206/2007.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Fissa in quattro mesi il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno.

  • art. 2 d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    Attribuisce al Ministero dell'Istruzione e del Merito la competenza sulla definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • L'amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su un'istanza di riconoscimento di un titolo professionale estero quando la normativa riconosce all'interessato la facoltà di presentare la domanda e individua l'amministrazione competente.
  • Il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, richiamato dall'art. 49 d.P.R. n. 394/1999, è disciplinato dal titolo III del d.lgs. n. 206/2007 dopo l'abrogazione dei decreti legislativi nn. 115/1992 e 319/1994.
  • Per il riconoscimento del titolo relativo all'abilitazione all'insegnamento di sostegno, il termine di conclusione del procedimento è di quattro mesi ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007; il suo inutile decorso integra inerzia illegittima, in presenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, accertata l'inerzia oltre il termine normativamente previsto, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento.
  • La competenza ministeriale in materia di definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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