Sentenza n. 2676/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - in parte qua, del permesso di costruire n. 209 del 23 dicembre 2024, rilasciato dal Comune di Milano per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile sito a Milano in Via privata Ferruccio Busoni n. 7/A, nella sola parte in cui il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali sono stati quantificati complessivamente in € 349.819,59; - nonché, ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 28 del 17 maggio 2023 e relativi allegati, recante “Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dello smaltimento rifiuti, dovuti per i titoli abilitativi di interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia”; - della Deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 199 del 23 febbraio 2024, avente a oggetto “Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia”; - della Disposizione di servizio n. 4 adottata in data 20 marzo 2024 dalla Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano in attuazione del punto 2 del dispositivo della Deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 23 febbraio 2024, avente specificamente a oggetto “l’attività amministrativa sui procedimenti per i quali non è ancora stato rilasciato e/o comunque non si è ancora formato il titolo edilizio”; - della Disposizione di servizio n. 9 in data 12 novembre 2024, recante i criteri applicabili ai fini della monetizzazione delle dotazioni territoriali nelle more della approvazione della nuova delibera di Giunta aggiornata sul calcolo della precitata monetizzazione; - della determinazione dirigenziale n. 10623 in data 13 novembre 2024 e relativi allegati, di quantificazione dei valori minimi di acquisizione delle aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a, della legge regionale n. 12 del 2005; - della Deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1512 del 6 dicembre 2024 e relativi allegati, recante “Approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi, nei casi previsti dalla normativa vigente”; - con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e motivi nuovi di impugnazione, nonché di richiedere il risarcimento dei danni occorsi e occorrendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 209 del 23 dicembre 2024, limitatamente alla quantificazione del contributo di costruzione e della monetizzazione delle dotazioni territoriali, nonché gli atti comunali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il permesso di costruire nella parte in cui il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali erano stati quantificati complessivamente in 349.819,59 euro. L'intervento riguardava la demolizione e ricostruzione di un edificio dismesso, con parziale cambio di destinazione d'uso, previa bonifica del sito. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 e dell'art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché difetto di istruttoria, travisamento, insufficienza della motivazione, illogicità e arbitrarietà, per la mancata applicazione della riduzione del 50 per cento del costo di costruzione e della riduzione del 20 per cento del contributo di costruzione. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 43, comma 2-quinquies, della legge regionale n. 12 del 2005, della D.G.R. n. 11/3509 del 2020 e della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 55 del 2020, per la mancata applicazione dell'ulteriore riduzione del 15 per cento connessa alla bonifica di suoli contaminati. Il terzo motivo contestava la quantificazione della monetizzazione delle dotazioni territoriali e la legittimità dei criteri comunali, sostenendo che il valore avrebbe dovuto essere parametrato al costo, inferiore, delle aree già destinate a standard o ai soli diritti edificatori, anziché al valore di acquisizione di aree urbane libere con edificabilità legale.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la riduzione del costo di costruzione prevista dall'art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 è direttamente applicabile anche agli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione, senza necessità di un atto comunale attuativo, poiché la determinazione del costo di costruzione rientra nella competenza regionale. È stata inoltre riconosciuta la diretta applicabilità della riduzione minima del 20 per cento prevista dall'art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, senza necessità di attendere l'adozione di ulteriori criteri comunali o dei Criteri ambientali minimi. Anche il secondo motivo è stato accolto: poiché l'intervento di demolizione e ricostruzione era stato accompagnato dalla bonifica del sito, attestata dal raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione, spettava la riduzione del 15 per cento prevista dalla normativa regionale e dagli atti attuativi. Il terzo motivo è stato respinto. Il Comune poteva legittimamente determinare la monetizzazione facendo riferimento al costo di acquisizione di un'area urbana libera con edificabilità legale, anziché al valore delle aree già destinate a pertinenza indiretta o al solo valore dei diritti edificatori. La normativa regionale rapporta infatti la monetizzazione al costo di acquisizione di altre aree senza imporre una specifica tipologia, lasciando al Comune un margine di discrezionalità. È stata quindi ordinata la rideterminazione del contributo di costruzione applicando tutte le riduzioni riconosciute. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 48, comma 6, l.r. Lombardia n. 12/2005
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5
La riduzione è direttamente applicabile anche agli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione e non richiede un atto comunale attuativo.
art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso
La riduzione minima del 20 per cento opera direttamente, senza necessità di ulteriori adempimenti comunali o dell'adozione dei Criteri ambientali minimi.
art. 43, comma 2-quinquies, lett. j, l.r. Lombardia n. 12/2005
La Giunta regionale definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con deliberazione (...) che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale riduzione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle seguenti finalità (...) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione
La riduzione connessa alla bonifica spetta anche per interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione, non essendo prevista dalla norma alcuna esclusione per tale categoria.
D.G.R. Lombardia n. 11/3509 del 5 agosto 2020
Interventi di sostituzione edilizia su suolo potenzialmente contaminato (...) ove vengano eseguiti interventi di bonifica con riduzione delle concentrazioni inquinanti fino alle concentrazioni soglia di contaminazione
La riduzione è applicabile quando la bonifica raggiunge le concentrazioni soglia di contaminazione previste per la specifica destinazione d'uso del sito.
deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 55 del 13 novembre 2020
Ha individuato nella misura del 15 per cento la riduzione del contributo prevista dalla normativa regionale per gli interventi di bonifica.
art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
La determinazione del costo di costruzione rientra nella competenza regionale; pertanto il Comune non può subordinare l'applicazione della riduzione prevista dalla legge regionale all'adozione di un proprio atto attuativo.
art. 44, comma 8, l.r. Lombardia n. 12/2005
La previsione della riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di demolizione e ricostruzione conferma, secondo il giudice, che tali interventi possono beneficiare di agevolazioni anche quando qualificati come nuova costruzione.
art. 46, comma 1, lett. a, l.r. Lombardia n. 12/2005
Il parametro dell'utilità economica conseguita dall'operatore può essere utilizzato in presenza di pianificazione attuativa; la monetizzazione può invece essere rapportata al costo di acquisizione di altre aree nei casi previsti dalla disciplina regionale.
art. 51, comma 5, l.r. Lombardia n. 12/2005
In caso di mutamento di destinazione d'uso, la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire è dovuta indipendentemente dalla tipologia dell'intervento edilizio.
art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
Il valore di esproprio di un'area urbana libera con indice di edificabilità legale può costituire parametro legittimo per la determinazione del valore di monetizzazione delle dotazioni territoriali.
Massime di principio
- La riduzione del costo di costruzione prevista dalla normativa regionale per gli interventi di demolizione e ricostruzione è direttamente applicabile anche quando l'intervento sia qualificato come nuova costruzione e non può essere subordinata all'adozione di un atto comunale attuativo.
- La riduzione minima del 20 per cento del contributo di costruzione prevista dall'art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 è immediatamente operativa e non richiede l'adozione di ulteriori criteri comunali o di altri atti amministrativi presupposti.
- La riduzione del contributo di costruzione prevista per la bonifica di edifici o suoli contaminati può spettare anche per interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione, quando sia stata effettivamente eseguita una bonifica conclusa con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione previste per la destinazione d'uso del sito.
- Nella monetizzazione delle dotazioni territoriali, il Comune può assumere quale parametro il costo di acquisizione di un'area urbana libera con edificabilità legale, se tale criterio è coerente con la normativa regionale; non è necessariamente imposto il riferimento al valore delle aree già destinate a standard, né al solo valore dei diritti edificatori.
- La rideterminazione del contributo di costruzione conseguente all'accoglimento delle censure deve applicare cumulativamente le riduzioni riconosciute dalla disciplina regionale, statale e dagli atti comunali attuativi pertinenti.
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