Sentenza del 22/12/2021 n. 4182 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Ente no profit - Attività commerciale - Obbligo di contabilità separata - Contenuto specifico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA 2013 ritenendo l'ente commerciale, in base a: mancata tenuta di contabilità separata; omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; mancata approvazione di un bilancio e del rendiconto economico-finanziario annuale prescritti dallo statuto; svolgimento di attività di formazione a titolo oneroso con emissione di fatture; presunte violazioni dei principi statutari di democraticità e collegialità. Il contribuente ha impugnato e appellato la sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo infondato l'accertamento. Ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di contabilità separata di cui all'art. 144, comma 2, del D.P.R. 917/1986 non impone la redazione di due distinti bilanci di esercizio, essendo sufficiente una contabilità 'separabile' (es. per centri di costo) corredata dalle pezze giustificative (fatture, ricevute, quietanze). L'ente aveva contabilità per centri di costo e conservava i documenti giustificativi, nonché emetteva fattura per le attività onerose: ciò impedisce la qualificazione dell'intera attività come commerciale. Le violazioni statutarie, al più, possono dar luogo a sanzioni e non giustificano automaticamente la riqualificazione; inoltre la presunta carenza di collegialità non è adeguatamente dimostrata nel caso (poche decine tre soci). L'accertamento è stato annullato e le spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 144, comma 2
art. 144, comma 2, D.P.R. n. 917/1986
L'obbligo di tenere una contabilità separata per l'attività commerciale degli enti non profit non richiede la predisposizione di due distinti bilanci di esercizio; è sufficiente una contabilità separabile che permetta di distinguere le movimentazioni relative all'attività istituzionale da quelle commerciali (es. contabilità per centri di costo), se adeguatamente documentata dalle pezze giustificative.
Cass. civ., Sez. trib., 22 settembre 2021, n. 25628
Cass. civ., Sez. trib., 22 settembre 2021, n. 25628
Giurisprudenza di riferimento che conferma la nozione di contabilità separabile sufficiente e l'assenza dell'obbligo di due distinti bilanci; principio applicato dalla CTR per rigettare la riqualificazione automatica in ente commerciale.
Massime di principio
- L'obbligo di 'contabilità separata' può essere assolto mediante una contabilità separabile o per centri di costo purché sia possibile identificare e distinguere le operazioni istituzionali da quelle commerciali e siano conservate le pezze giustificative (fatture, ricevute, quietanze).
- Non è necessario predisporre due distinti bilanci di esercizio per le attività istituzionali e commerciali svolte da un ente non profit; è sufficiente un sistema contabile che consenta la separazione analitica delle movimentazioni.
- L'emissione di fatture e la tenuta di documentazione a supporto delle attività onerose favoriscono la non riqualificazione automatica dell'ente come commerciale, ma non escludono valutazioni caso per caso sulla prevalenza dell'attività commerciale.
- La mera violazione di obblighi statutari (mancata approvazione del rendiconto o del bilancio) può comportare responsabilità o sanzioni interne/esterne, ma non determina automaticamente la conversione dell'ente in soggetto commerciale ai fini fiscali.
- Per la riformulazione di un avviso di accertamento volto a qualificare un ente come commerciale, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori che dimostrino la sostanziale prevalenza o la sistematicità dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.
- In sede di gravame, l'orientamento giurisprudenziale recente può portare alla compensazione delle spese se il riferimento normativo/interpretativo è mutato rispetto al primo grado.
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